Cassazione Civile, Ordinanza n. 33931/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da operazioni societarie relative a una società calcistica: gli attori sostenevano che gli amministratori avessero posto in essere condotte di mala gestio e di depauperamento del patrimonio sociale, con riflessi anche diretti sulla loro sfera patrimoniale. In particolare, si assumeva che l’acquisto delle quote fosse avvenuto sulla base di promesse circa il mantenimento di linee di credito e di sostegno finanziario; che la società ex socia avesse anticipato crediti e poi ottenuto il rimborso di somme che gli attori ritenevano indebite o comunque postergate; che, infine, il mancato reperimento di una fideiussione necessaria per l’iscrizione al campionato avesse determinato l’impossibilità di iscrizione e la perdita del valore aziendale. Con il ricorso per cassazione si denunciano, in sintesi, omessa o apparente motivazione e violazione degli artt. 2394, 2395 e 2043 c.c.; degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. in tema di finanziamenti dei soci e postergazione; dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova; nonché degli artt. 112, 115, 61 e 132 c.p.c. per asserita mancata considerazione delle specifiche condotte allegate, delle prove offerte e della CTU richiesta. I ricorrenti contestano in particolare che la Corte d’appello abbia qualificato le doglianze come generiche e inammissibili, e che abbia preteso da loro la prova della natura postergata del credito e dell’insufficienza patrimoniale della società, oltre a ritenere insussistente il danno diretto al socio/garante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, in realtà, a sollecitare una rivisitazione del giudizio di fatto e della valutazione di merito sulla sussistenza della responsabilità e del danno, sindacato non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura sulla violazione dell’art. 2697 c.c. non coglieva la ratio decidendi, poiché la Corte d’appello aveva in sostanza rilevato l’inammissibilità delle censure ex art. 342 c.p.c., statuizione non impugnata, e che la contestazione sulla legittimazione al danno diretto era eccentrica rispetto alla decisione, che non negava tale legittimazione ma escludeva il presupposto fattuale della responsabilità. Anche le doglianze sull’omessa ammissione delle prove e della CTU sono state ritenute non scrutinabili per la doppia conforme e, comunque, rimessse alla discrezionalità del giudice di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con conseguente ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2394 c.c.
Richiamato come fondamento dell'azione dei creditori sociali per insufficienza del patrimonio; la Corte rileva che la censura non coglie la ratio della decisione di merito che aveva escluso i presupposti di responsabilità.
art. 2395 c.c.
Richiamato per la responsabilità diretta di amministratori verso soci o terzi; la Corte ribadisce che richiede un atto doloso o colposo idoneo a cagionare un pregiudizio diretto e non meramente riflesso.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale paradigma della responsabilità extracontrattuale applicabile anche all'azione ex art. 2395 c.c.; la Corte non entra nel merito della fondatezza, ma reputa inammissibili le censure che mirano a riesaminare il fatto.
art. 2467 c.c.
Richiamato sul tema dei finanziamenti dei soci e della postergazione; la Corte osserva che, ove si alleghi un finanziamento soci, grava su chi lo deduce la prova del relativo presupposto di fatto.
art. 2497-quinquies c.c.
Richiamato insieme all'art. 2467 c.c. nel quadro dei finanziamenti infragruppo/soci e della postergazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte afferma che non vi è violazione se si pretende dalla parte che allega un finanziamento la prova del fatto costitutivo della postergazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita omessa pronuncia, ma la Corte rileva che la censura in realtà attacca la motivazione e non l'esistenza della decisione sul punto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella valutazione delle prove; la Corte lo considera in una doglianza sostanzialmente diretta a rivalutare il merito.
art. 61 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla CTU; la Corte ribadisce che l'ammissione della consulenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per vizio di motivazione; la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dalla Corte d'appello per qualificare come inammissibile la censura non specifica e non confrontata con le ragioni della sentenza di primo grado; la Cassazione rileva che tale statuizione non è stata impugnata.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, non è proponibile il vizio motivazionale nei termini prospettati.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13 d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 8053/2014 Sez. U.
La Corte richiama il principio per cui il vizio motivazionale in cassazione è deducibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Cass. n. 8359/2007
Richiamata per il principio secondo cui la responsabilità ex art. 2395 c.c. ha natura extracontrattuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o del merito della controversia.
- La denuncia di motivazione apparente o omessa è ammissibile solo se emerge un'anomalia del provvedimento che renda inesistente o incomprensibile la ratio decidendi; non basta il mero confronto con gli atti di causa o con il contenuto dell'appello.
- L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. richiede un danno diretto e immediato alla sfera del socio o del terzo, distinto dal mero riflesso del depauperamento del patrimonio sociale.
- Quando si allega un finanziamento soci rilevante ai fini della postergazione, chi invoca tale qualificazione deve provare il fatto costitutivo del finanziamento stesso secondo il riparto dell'onere probatorio.
- Una censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche se formalmente prospetta violazione di legge.
- In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è fortemente compresso e non può essere usato per rimettere in discussione l'accertamento fattuale del giudice di merito.
- La mancata ammissione di prove o di CTU è censurabile in cassazione solo se riguarda un punto decisivo e nei limiti in cui la decisione del giudice di merito presenti un effettivo vizio di legge o di motivazione ammissibile.
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