Sentenza n. 6333/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato del 25 novembre 2024, n. 9438, passata in giudicato, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune di Padova nell'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9438/2024, che aveva annullato un permesso di costruire per il superamento dell'altezza massima e per l'illegittima applicazione di un bonus volumetrico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9438 del 25 novembre 2024, passata in giudicato, con la quale era stato annullato il permesso di costruire relativo a un edificio, limitatamente alla violazione dell'altezza massima di 10,45 metri e all'illegittima applicazione del bonus volumetrico del 5 per cento previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 28/2011. Il ricorrente ha lamentato l'inerzia dell'amministrazione e ha chiesto che fossero prescritte le modalità di esecuzione del giudicato, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo, l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato dapprima atti conclusivi del procedimento con diniego parziale relativo ai volumi eccedenti l'altezza massima e conferma del permesso per i primi tre piani, subordinatamente all'approvazione consiliare di un permesso convenzionato; successivamente, ha adottato un'ordinanza di demolizione dei manufatti realizzati oltre l'altezza di 10,45 metri. Il ricorrente ha contestato che gli atti sopravvenuti non realizzassero integralmente il giudicato, sostenendo la necessità di adottare i provvedimenti sanzionatori e ripristinatori e di eseguire materialmente il ripristino dello status quo ante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'adozione, nelle more del giudizio, dell'ordinanza di demolizione del 5 giugno 2026, con cui il Comune ha ordinato alla società costruttrice e ai comproprietari di ripristinare entro 90 giorni la regolarità edilizia e urbanistica mediante la rimozione dei manufatti realizzati oltre l'altezza massima di 10,45 metri, ha fatto venir meno l'interesse attuale alla pronuncia di ottemperanza. Il Collegio ha rilevato che erano ancora pendenti sia il termine per l'esecuzione materiale dell'ordinanza sia quello per la sua eventuale impugnazione, sicché non poteva essere richiesta in questa sede l'ulteriore esecuzione materiale del ripristino. Il Comune è stato condannato, in applicazione della soccombenza virtuale, al pagamento di 3.000 euro per spese di lite, oltre accessori, nei confronti del ricorrente; le spese sono state compensate nei rapporti con la società controinteressata.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e seguenti, d.P.R. 380/2001
In caso di inottemperanza il Comune si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 31 commi 3 e segg. del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
L'ordinanza di demolizione richiama la disciplina delle conseguenze dell'inottemperanza all'ordine di ripristino; il giudice non ne esamina autonomamente l'applicazione.
art. 10-bis l. 241/1990
assegnando termine per eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241 del 1990
La norma è richiamata con riferimento al preavviso di diniego parziale adottato nel procedimento edilizio.
art. 12 d.lgs. 28/2011
La sentenza presupposta aveva annullato il permesso di costruire anche per l'illegittima applicazione del bonus volumetrico.
art. 11, comma 2, l.r. 14/2019
condizionato all’approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 11 comma 2 della L.R. 14/2019
La disposizione è richiamata dal Comune per subordinare il rilascio del permesso relativo ai primi tre piani all'approvazione consiliare.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione da parte dell'amministrazione di un provvedimento idoneo a dare esecuzione al giudicato fa venir meno l'interesse attuale alla decisione, anche quando siano ancora pendenti i termini per l'esecuzione materiale del provvedimento e per la sua impugnazione.
- Quando l'amministrazione adotta, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'ordinanza ripristinatoria o demolitoria richiesta dal giudicato, l'eventuale mancata esecuzione materiale entro il termine assegnato non determina automaticamente la permanenza dell'interesse al giudizio di ottemperanza, se tale termine non è ancora scaduto.
- La sopravvenuta carenza di interesse per adempimento dell'amministrazione può essere dichiarata anche quando la parte ricorrente contesti l'integralità dell'esecuzione, qualora il provvedimento sopravvenuto realizzi il contenuto essenziale dell'obbligo conformativo derivante dal giudicato.
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