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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3391/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia origina dall'avviso di accertamento IRPEF emesso il 14 settembre 2005 nei confronti di una minore per il periodo d'imposta 1998, con determinazione sintetica del reddito in lire 138.576.000 ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973. L'accertamento conseguiva all'acquisto, il 28 dicembre 1998, di un immobile per lire 163.337.000 e, il 2 aprile 1999, di una quota di società di capitali per lire 665.118.000, oltre che all'omessa dichiarazione dei redditi e alla mancata documentazione di attendibili giustificazioni per gli incrementi patrimoniali. Furono inoltre contestate ai genitori le sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettò il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 229/21/10 pronunciata il 9 novembre 2010 e depositata il 16 dicembre 2010, confermò la decisione. In Cassazione i contribuenti proposero tre motivi: con il primo sostennero che l'avviso non potesse essere emesso direttamente nei confronti della minore, incapace di agire, ma dovesse essere indirizzato al genitore; con il secondo affermarono che gli eventuali redditi della figlia spettassero ai genitori in usufrutto legale ai sensi dell'art. 324 c.c.; con il terzo denunciarono la violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973 e l'omessa motivazione su un fatto decisivo, osservando che l'età della minore e l'acquisto dal padre della partecipazione nel 1999 rendevano implausibile ritenere che avesse pagato il prezzo e prodotto, fin dall'età di quattro anni, redditi annuali pari alla quota imputata dal metodo sintetico. Nella memoria fu anche formulata una domanda di ripetizione delle somme pagate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ormai privo di legittimazione sostanziale e processuale nei giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2001, data dalla quale è operativa la successione dell'Agenzia delle Entrate nei relativi rapporti. Ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione delle somme, perché proposta irritualmente nella memoria ex art. 378 c.p.c. Quanto ai motivi: il primo è stato rigettato. La capacità di agire va distinta dalla capacità giuridica e dalla soggettività passiva tributaria: ogni persona fisica acquista la capacità giuridica alla nascita e può essere soggetto passivo d'imposta e destinatario dell'accertamento, indipendentemente dall'età; la Corte ha precisato che la motivazione della CTR sulla notifica ai genitori e sulla soggettività tributaria della minore necessitava di correzione, ma la decisione era conforme a diritto nel riconoscere la legittimità dell'avviso. Il terzo motivo è stato accolto per il vizio motivazionale: la CTR non aveva esaminato la circostanza decisiva che l'applicazione della presunzione dell'art. 38, comma 5, conduceva a presumere che la minore avesse prodotto redditi annui di lire 138.576.000 già a partire dai quattro anni, nonostante il rilievo difensivo sull'età e sulla concreta plausibilità della ricostruzione. Il secondo motivo è rimasto assorbito, poiché presupponeva l'esistenza di un reddito della minore e l'accoglimento del terzo motivo imponeva un nuovo esame dell'accertamento. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, c.c.

    In altri termini, ogni persona fisica, a prescindere dall’età, è soggetto passivo d’imposta, con la conseguenza che, abbia essa raggiunto o meno la maggiore età, può essere sottoposta a verifica fiscale, all’esito della quale può essere raggiunta da un atto impositivo.

    La capacità giuridica, acquistata alla nascita, comporta che anche il minore possa essere soggetto passivo d'imposta e destinatario di un atto impositivo; la mancanza di capacità di agire non impedisce l'accertamento fiscale.

  • art. 2, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    In altri termini, ogni persona fisica, a prescindere dall’età, è soggetto passivo d’imposta, con la conseguenza che, abbia essa raggiunto o meno la maggiore età, può essere sottoposta a verifica fiscale, all’esito della quale può essere raggiunta da un atto impositivo.

    Poiché i soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, l'assoggettamento all'imposizione non dipende dal raggiungimento della maggiore età.

  • art. 38, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la norma di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5 – a mente della quale, secondo il testo applicabile rettone temporis, “qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque anni precedenti” – detti una presunzione (iuris tantum) di favore per il contribuente: quella, cioè, che la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall’ufficio sia sostenuta dal contribuente con redditi conseguiti non nel solo anno in cui la spesa risulta effettuata (e in misura pari al suo intero ammontare), ma già a partire dai cinque anni precedenti in misura costante (e ovviamente minore) pari ad una frazione dell’esborso per ciascuno degli anni contemplati dalla norma.

    L'incremento patrimoniale consente la determinazione sintetica del reddito, ma la norma ripartisce presuntivamente la spesa in quote costanti nell'anno dell'acquisto e nei cinque precedenti, lasciando al contribuente la possibilità di fornire prova contraria. Nel caso concreto, il giudice di merito doveva confrontarsi con l'effetto della presunzione e con la dedotta implausibilità dei redditi annuali così attribuiti a una minore.

  • art. 38, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Svolta questa premessa sui principi di diritto, venendo alla fattispecie concreta, la Commissione regionale ha negato che i ricorrenti abbiano fornito la prova contraria rispetto alla ricostruzione sintetica del reddito della minore, ma non si è confrontata con una circostanza fondamentale, e cioè che, utilizzando tale metodo di accertamento del reddito, dai citati incrementi patrimoniali si doveva inferire (per effetto d’una presunzione legale iuris tantum) l’improbabile circostanza di fatto che F.F. avesse prodotto, annualmente, per quanto adesso rileva, a partire dall’età di quattro anni e fino (1993) all’età di nove anni (1998), un reddito annuo di lire 138.576.000.

    La Corte accoglie la censura motivazionale in relazione all'accertamento sintetico fondato sulla disciplina dell'art. 38, commi 4 e 5: il giudice di merito deve esaminare le circostanze concrete e decisive dedotte contro la ricostruzione presuntiva, compresa la plausibilità dell'attribuzione del reddito alla contribuente nei diversi anni.

  • art. 324 c.c.

    Il secondo motivo è assorbito.

    La Corte non ha deciso nel merito la censura sull'usufrutto legale dei genitori sui beni della figlia; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del terzo.

  • art. 378 c.p.c.

    E’ inammissibile, perchè estranea al perimetro del giudizio di legittimità, la domanda di ripetizione delle somme pagate, irritualmente formulata dai ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c..

    La domanda di ripetizione delle somme non può essere introdotta irritualmente con la memoria depositata nel giudizio di cassazione, essendo estranea al perimetro del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La minore età e la conseguente incapacità di agire non escludono la soggettività passiva tributaria: la persona fisica acquista capacità giuridica alla nascita e può essere sottoposta a verifica fiscale e raggiunta da un atto impositivo.
  • Nel metodo sintetico fondato su spese per incrementi patrimoniali, la spesa si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque anni precedenti; si tratta di presunzione relativa, rispetto alla quale resta possibile la prova contraria.
  • Quando il contribuente deduce circostanze concrete che mettono in discussione la plausibilità della ricostruzione sintetica del reddito, il giudice di merito deve esaminarle specificamente se decisive; l'omesso confronto con la dedotta attribuzione di redditi a una persona di età molto giovane integra vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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