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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 650/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ciarelli impugna l'ordinanza del 07/07/2022 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per concorso in tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis c.p. Denuncia nullità e vizio di motivazione per omessa valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando che il Tribunale si è basato su presunzioni e su fatti risalenti (reato del 2010 e precedente condanna per tentato omicidio circa 13 anni prima) senza indicare elementi recenti e concreti che dimostrino la persistenza della pericolosità fino al momento dell'applicazione della misura; contesta inoltre la valorizzazione di una presunta partecipazione a associazione di tipo mafioso non riscontrata da precedenti condanne.

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. La Corte ha stabilito che il Tribunale di merito ha omesso di indicare elementi successivi e concreti idonei a dimostrare l'attualità della pericolosità sociale; ha ritenuto inidonea la valorizzazione di fatti molto anteriori (condanna per tentato omicidio e il fatto di estorsione del 2010) e non condivisibile l'uso di deduzioni congetturali circa la partecipazione a sodalizio mafioso in assenza di riscontri. Ha quindi disposto la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario (ai sensi dell'art. 94 disp. att.) e il rinvio al Tribunale per rivalutare, con adeguata e motivata istruttoria, l'esistenza di elementi concreti e recenti che giustifichino l'attualità del pericolo di reiterazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione di tipo mafioso è richiamato nel contesto dell'aggravazione contestata, ma la Corte rileva che la partecipazione a tale reato non risulta provata con condanne a carico dell'indagato e non può essere valorizzata senza riscontri concreti

  • art. 274 c.p.p.

    Contiene i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ricorda che il requisito dell'attualità (introdotto dalla legge n.47/2015) non equivale all'imminenza, ma richiede elementi recenti e concreti che mostrino la persistenza della pericolosità

  • art. 275 c.p.p.

    Regola la presunzione di adeguatezza di alcune misure cautelari; la Corte osserva che non può dispensare dal dovere motivazionale quando vi è una rilevante distanza temporale tra fatto e misura, dovendosi comunque indicare elementi concreti recenti

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha introdotto la formulazione sull'attualità del pericolo di reiterazione nell'art. 274 c.p.p.; la Corte usa tale principio per richiedere prova di continuità temporale della pericolosità

  • art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Norme sulle censure per cassazione: lett. b) (violazione di norme processuali) e lett. e) (vizio di motivazione/manifesta illogicità); i ricorsi hanno invocato queste censure e la Corte ha accolto la doglianza relativa alla carenza motivazionale sull'attualità

  • art. 309, co. 7, c.p.p.

    Norma procedurale sulla competenza per il nuovo esame dopo annullamento: la Corte rimette la decisione al Tribunale di Roma ai sensi di questa disposizione

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di comunicare al Direttore dell'istituto penitenziario l'esito del provvedimento di annullamento quando non ne consegue l'immediata rimessione in libertà; la Corte dispone tale comunicazione

Massime di principio

  • Per misure cautelari in casi con distanza temporale significativa rispetto al fatto, il giudice deve indicare elementi recenti e concreti che dimostrino la persistenza della pericolosità sociale; non è sufficiente richiamare solo fatti risalenti nel tempo
  • La presunzione di adeguatezza prevista dall'art. 275 c.p.p. non esonera dal dovere di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari quando il fatto è storico: il giudice deve comunque spiegare perché la misura resta necessaria oggi
  • Condanne o fatti anteriori alla condotta oggetto di misura non possono, da soli e se molto remoti, provare la continuità della pericolosità; è necessario riscontro di condotte o indizi successivi o comunque di elementi che colleghino il passato al rischio attuale
  • Non si possono valorizzare partecipazioni a sodalizi mafiosi senza riscontri processuali o condanne specifiche: tale qualificazione richiede prova o elementi concreti e non deduzioni congetturali
  • Lo stato di detenzione che ha impedito la commissione di fatti nuovi non può automaticamente essere interpretato come assenza di pericolosità, ma il giudice deve valutare e motivare in che modo altri elementi compensano questa mancanza di riscontri
  • In caso di carenza motivazionale sull'attualità, la Corte di legittimità è incline all'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di integrare la valutazione sulla base delle direttrici indicate

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