Ordinanza n. 54/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - del decreto del Prefetto della Provincia di Pescara, prot. n. 3658 del 16/01/2026, comunicato in pari data con nota prot. n. 0003664 a firma del Funzionario dell’Area I, Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale della Prefettura di Pescara, con cui è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente in data 17/04/2025, volta ad ottenere la revoca del decreto prefettizio n. 60004 del 07/09/2023, recante divieto al sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 39 TULPS, di detenere armi e munizioni, con contestuale conferma del predetto divieto; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, ivi compresa la nota del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara prot. n. 066281/3-12-PA del 29/11/2025, recante parere contrario all’accoglimento dell’istanza di revoca del suddetto divieto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca, con conferma, del divieto di detenere armi e munizioni
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che ha respinto l'istanza di revoca del precedente divieto di detenzione di armi e munizioni adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS, deducendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. L'Amministrazione ha riconosciuto l'omissione, sostenendo tuttavia che l'obbligo di preavviso non opererebbe per i provvedimenti adottati su istanza di parte.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza sospendere gli effetti del divieto di detenzione di armi e munizioni. Ha ordinato all'Amministrazione di regredire il procedimento alla fase del preavviso di diniego e di provvedere nuovamente entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza. Il nuovo procedimento dovrà comprendere l'enunciazione completa delle ragioni ostative e, qualora l'esito resti negativo, la confutazione delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il giudice ha precisato che resta impregiudicata la discrezionalità amministrativa e che il provvedimento impugnato continua, nelle more, a produrre i propri effetti. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di maggio 2027.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Base normativa del divieto prefettizio di detenere armi e munizioni.
art. 10-bis l. 241/1990
preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
L'obbligo di preavviso di diniego opera anche, e tipicamente, nei procedimenti avviati su istanza di parte; il preavviso deve indicare compiutamente le ragioni ostative e il provvedimento conclusivo negativo deve confrontarsi con le osservazioni dell'interessato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis
A seguito della novella richiamata dal giudice, la sanatoria processuale del vizio procedimentale non è applicabile alla violazione dell'art. 10-bis quando si tratti di un provvedimento discrezionale; l'Amministrazione non può quindi dimostrare in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 12, comma 1, lettera i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120
Novella richiamata quale fondamento dell'inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 21-octies, comma 2, alla violazione dell'art. 10-bis per i provvedimenti discrezionali.
art. 55 c.p.a.
Disciplina della tutela cautelare collegiale esercitata dal TAR.
Massime di principio
- Nei procedimenti avviati su istanza di parte, l'Amministrazione deve comunicare preventivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990; l'obbligo non è escluso dalla natura discrezionale del provvedimento richiesto.
- Il preavviso di diniego deve esporre compiutamente le ragioni che sorreggono il possibile rigetto; se, dopo le osservazioni dell'interessato, l'Amministrazione conferma l'esito negativo, la motivazione finale deve confrontarsi con tali osservazioni e confutarne la fondatezza.
- Per i provvedimenti discrezionali adottati in violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non opera la sanatoria processuale prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge: l'Amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
- In sede cautelare, la violazione dell'art. 10-bis può giustificare l'accoglimento della domanda ai soli fini della regressione procedimentale, senza sospendere necessariamente gli effetti sostanziali del provvedimento impugnato e senza comprimere la discrezionalità dell'Amministrazione nella riedizione del potere.
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