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Sentenza

Sentenza del 05/03/2019 n. 1378 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

I.C.I.- PRESUPPOSTO DI FATTO-ONERE DELLA PROVA - INCOMBE ALL'ENTE IMPOSITORE-- AGEVOLAZIONE O ESENZIONE DAL TRIBUTO- ONERE DELLA PROVA- GRAVA SUL CONTRIBUENTE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria non può essere fondata sulla mera classificazione urbanistica dell'area. L'ente deve motivare l'atto impositivo e provare concretamente l'edificabilità del terreno, anche quando esso si trovi in zona F/2 e sia destinato a parco pubblico attrezzato. In mancanza di tale prova, l'imposizione è illegittima; l'onere di provare agevolazioni o esenzioni sorge soltanto successivamente, a carico del contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettabilità all'I.C.I. di un'area classificata in zona F/2 e destinata a parco pubblico attrezzato. Secondo l'art. 2697 c.c., l'edificabilità del terreno costituisce un presupposto della pretesa tributaria; pertanto, spetta innanzitutto all'ente impositore indicare nell'atto e dimostrare in giudizio il concreto indice di edificabilità dell'area. Solo dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a dedurre e provare l'eventuale applicabilità di una specifica agevolazione o esenzione.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    L'ente impositore deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, compresa l'effettiva edificabilità dell'area. Il contribuente deve invece provare le circostanze che fondano un'agevolazione o un'esenzione, ma solo dopo che sia stato dimostrato il presupposto dell'imposta.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari l'amministrazione deve dimostrare tutti i presupposti sostanziali dell'imposta e non può limitarsi a richiamare una qualificazione urbanistica astratta.
  • L'atto impositivo deve spiegare in modo concreto perché il bene è imponibile, indicando gli elementi dai quali deriva l'edificabilità e consentendo al contribuente di difendersi.
  • La destinazione urbanistica a parco pubblico o a servizi pubblici non esclude automaticamente l'edificabilità, ma impone all'ente di dimostrare quale concreta capacità edificatoria residui.
  • L'onere della prova relativo a esenzioni e agevolazioni grava sul contribuente soltanto dopo che l'amministrazione abbia provato l'esistenza del presupposto impositivo.
  • Se manca la prova dell'edificabilità concreta, la pretesa tributaria può essere contestata per difetto di motivazione e di prova, senza che il contribuente debba preliminarmente dimostrare un'esenzione.

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