Sentenza del 05/03/2019 n. 1378 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
I.C.I.- PRESUPPOSTO DI FATTO-ONERE DELLA PROVA - INCOMBE ALL'ENTE IMPOSITORE-- AGEVOLAZIONE O ESENZIONE DAL TRIBUTO- ONERE DELLA PROVA- GRAVA SUL CONTRIBUENTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria non può essere fondata sulla mera classificazione urbanistica dell'area. L'ente deve motivare l'atto impositivo e provare concretamente l'edificabilità del terreno, anche quando esso si trovi in zona F/2 e sia destinato a parco pubblico attrezzato. In mancanza di tale prova, l'imposizione è illegittima; l'onere di provare agevolazioni o esenzioni sorge soltanto successivamente, a carico del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità all'I.C.I. di un'area classificata in zona F/2 e destinata a parco pubblico attrezzato. Secondo l'art. 2697 c.c., l'edificabilità del terreno costituisce un presupposto della pretesa tributaria; pertanto, spetta innanzitutto all'ente impositore indicare nell'atto e dimostrare in giudizio il concreto indice di edificabilità dell'area. Solo dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a dedurre e provare l'eventuale applicabilità di una specifica agevolazione o esenzione.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
L'ente impositore deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, compresa l'effettiva edificabilità dell'area. Il contribuente deve invece provare le circostanze che fondano un'agevolazione o un'esenzione, ma solo dopo che sia stato dimostrato il presupposto dell'imposta.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari l'amministrazione deve dimostrare tutti i presupposti sostanziali dell'imposta e non può limitarsi a richiamare una qualificazione urbanistica astratta.
- L'atto impositivo deve spiegare in modo concreto perché il bene è imponibile, indicando gli elementi dai quali deriva l'edificabilità e consentendo al contribuente di difendersi.
- La destinazione urbanistica a parco pubblico o a servizi pubblici non esclude automaticamente l'edificabilità, ma impone all'ente di dimostrare quale concreta capacità edificatoria residui.
- L'onere della prova relativo a esenzioni e agevolazioni grava sul contribuente soltanto dopo che l'amministrazione abbia provato l'esistenza del presupposto impositivo.
- Se manca la prova dell'edificabilità concreta, la pretesa tributaria può essere contestata per difetto di motivazione e di prova, senza che il contribuente debba preliminarmente dimostrare un'esenzione.
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