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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3044/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari (18/01/2024) che, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, ha riqualificato il fatto contestato in capo a) come tentativo di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (in relazione agli artt. 56, 648-bis c.p.) e ha rideterminato la pena. Il motivo unico dedotto in Cassazione sostiene l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale: a detta della difesa la condotta non integra il riciclaggio (nemmeno tentato) perché mancherebbero operazioni idonee a dissimulare o ostacolare la provenienza illecita dei beni e si sarebbe dovuta configurare al più la ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato, confermando la ricostruzione della Corte d'appello. Ha ritenuto corretta la riqualificazione in tentativo di riciclaggio e ha ribadito l'orientamento secondo cui l'art. 648-bis c.p., nella formulazione vigente, non è un reato a consumazione anticipata e ammette la configurabilità del tentativo. La Suprema Corte ha altresì richiamato la distinzione tra riciclaggio e ricettazione (elemento materiale e dolo specifico) e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa atti volti ad ostacolare l'identificazione del bene. Di conseguenza resta ferma la pena affermata in sede di appello (anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione e euro 1.000,00 di multa) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della [...] provenienza delittuosa"

    La norma è stata interpretata come norma a più fattispecie (sostituzione, trasferimento, altre operazioni) e non come reato a consumazione anticipata; è configurabile il tentativo di riciclaggio; non è necessaria la trasformazione del bene, è sufficiente che l'operazione sia idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla riqualificazione (concorso di reati), ma non oggetto di un'interpretazione sostanziale autonoma nella motivazione oltre alla sua applicazione ai fatti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Utilizzato per delimitare la riproduzione del motivo di ricorso nei limiti necessari per la motivazione; principio procedurale sulla concentrazione del motivo in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Invocato per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso, ove non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 23) / modifica art. 648-bis

    Rilevante per la storia normativa: l'intervento ha ampliato le condotte punibili (inserendo l'ipotesi residuale di 'altre operazioni' dirette a ostacolare l'identificazione) e ha determinato la possibilità di considerare il reato come non più esclusivamente a consumazione anticipata, giustificando la configurabilità del tentativo.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. 176/2020)

    Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento in Cassazione (mancanza di richiesta di discussione orale e deposito delle conclusioni scritte).

Massime di principio

  • Il tentativo di riciclaggio è configurabile: l'art. 648-bis c.p., nella formulazione vigente, non è considerato un reato esclusivamente a consumazione anticipata e quindi ammette la forma tentata quando gli atti sono idonei e in sviluppo tale da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
  • La differenza tra riciclaggio e ricettazione va valutata su due piani: l'elemento materiale (operazioni idonee a ostacolare l'identificazione vs semplice acquisizione/possesso) e l'elemento soggettivo (dolo generico di occultamento/trasformazione per il riciclaggio vs dolo specifico di procurare profitto per la ricettazione).
  • Operazioni apparentemente semplici come il trasferimento, lo smontaggio o l'alterazione degli elementi identificativi possono integrare il reato di riciclaggio se concretamente idonee a rendere più difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita, anche senza una trasformazione materiale del bene.
  • La valutazione va fatta caso per caso: atti meramente preparatori o prodromici, privi di idoneità concreta a realizzare l'offesa, possono restare nella sfera della mera preparazione e non integrare il tentativo punibile.
  • In sede di Cassazione, un ricorso che non affronti adeguatamente l'orientamento consolidato della giurisprudenza rispetto a materie controverse (qui, la configurabilità del tentativo di riciclaggio) rischia di essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e di comportare la condanna alle spese processuali.
  • Nella difesa in casi analoghi conviene documentare l'assenza di atti idonei a ostacolare l'identificazione o dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo specifico richiesto per la ricettazione; alternativamente, far emergere che le azioni contestate sono rimaste allo stadio preparatorio.

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