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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 3179 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

PROCESSO TRIBUTARIO - PROPOSIZIONE TELEMATICA DELL'APPELLO - NOTIFICA INVITO A DEDURRE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, l'ammissibilità dell'appello presentato telematicamente nonostante il giudizio di primo grado si fosse svolto con modalità cartacea e, dall'altro, la validità dell'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente contestava in particolare la mancata o irregolare notifica del previo invito a dedurre previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, poiché l'Agenzia aveva prodotto soltanto una relata non compilata né sottoscritta dal messo notificatore, recante esclusivamente una sigla e la dicitura "sconosciuto al postino".

La decisione

La proposizione telematica dell'appello è stata ritenuta pienamente ammissibile, anche se il primo grado si era svolto in forma cartacea, poiché fino al 1° luglio 2019 le parti potevano scegliere autonomamente tra rito cartaceo e telematico. Quanto alla notifica dell'invito a dedurre, essa è stata ritenuta invalida per insufficienza della relata prodotta dall'Agenzia. Di conseguenza, l'avviso di accertamento fondato sull'art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 è stato considerato illegittimo.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    Il previo invito a dedurre costituisce un adempimento necessario nei casi previsti dalla norma. La sua notifica deve essere provata mediante documentazione idonea e formalmente completa; una relata non compilata e non sottoscritta non dimostra validamente l'avvenuta notificazione.

  • Art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento emesso sulla base di tale disposizione è illegittimo quando manca un adempimento procedimentale presupposto, quale la valida notifica dell'invito a dedurre richiesto dalla legge.

Massime di principio

  • Nel periodo transitorio antecedente al 1° luglio 2019, la scelta del processo tributario telematico compiuta da una parte non vincolava automaticamente l'altra: l'appello telematico poteva quindi essere proposto anche dopo un primo grado cartaceo.
  • La parte che aveva iniziato il singolo grado in modalità telematica doveva normalmente mantenere tale modalità per l'intero grado e per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
  • Quando la legge impone un previo invito o contraddittorio procedimentale, l'Amministrazione deve dimostrarne la valida notificazione con una relata completa, sottoscritta e idonea a identificare le modalità dell'adempimento.
  • Una semplice sigla del messo e una dicitura generica come "sconosciuto al postino", riportate su una relata non compilata e non sottoscritta, possono non essere sufficienti a provare la regolare notificazione.
  • La violazione di un adempimento procedimentale necessario può comportare l'illegittimità dell'avviso di accertamento successivamente emesso.

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