Sentenza n. 225/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto del Direttore della Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 413 datato 8 settembre 2023, relativo al progetto definitivo “E45 Nodo stradale di Perugia. Tratto Madonna del Piano – Collestrada”, emesso nel procedimento di “Verifica di ottemperanza ai sensi dell’art.185, cc. 4 e 5, del D.Lgs.n.163/2006, per quanto applicabile ai sensi dell’art. 225 del D.lgs. 36/2023 con Valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/2017”; - del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica– Sottocommissione VIA n. 813 in data 8 agosto 2023, avente ad oggetto: “Verifica di Ottemperanza ex artt. 166 e 185 cc. 4 e 5 del Dlgs 163/2006” – “Verifica del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017” – “E45 Nodo stradale di Perugia. Tratto Madonna del Piano – Collestrada. Progetto Definitivo”; - di ogni provvedimento presupposto, conseguente e conseguenziale, compresa la deliberazione della Giunta regionale n. 727 del 12 luglio 2023, avente ad oggetto: “‘E45 Nodo stradale di Perugia – 1° stralcio Madonna del Piano – Collestrada. Progetto definitivo’ – Parere di competenza regionale. Intesa sulla localizzazione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di verifica di ottemperanza, valutazione di incidenza ambientale e verifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con il presupposto parere della Commissione VIA-VAS, relativi al progetto definitivo dell’E45 Nodo stradale di Perugia, tratto Madonna del Piano–Collestrada
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 413 dell’8 settembre 2023 e il presupposto parere n. 813 dell’8 agosto 2023, deducendo: 1) l’illegittimità della mancata rinnovazione della VIA, poiché il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto preliminare risaliva al 2006 e il progetto non era stato realizzato entro un arco temporale ragionevole; 2) la violazione delle garanzie di partecipazione del pubblico, anche ai sensi della Convenzione di Aarhus e della direttiva VIA, nonché l’omessa rinnovata valutazione di possibili alternative progettuali; 3) l’illegittimità della valutazione di incidenza, che non avrebbe potuto concludersi positivamente in assenza di una VIA aggiornata e considerata l’istituzione, successiva alla VIA originaria, di due zone speciali di conservazione; 4) l’omessa valutazione degli impatti sanitari dell’opera, anche durante la fase di cantiere. Le amministrazioni resistenti hanno sostenuto che la VIA originaria fosse ancora efficace, non essendovi una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto rispetto al preliminare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto ministeriale e il parere presupposto. Ha ritenuto fondata la censura principale sulla mancata rinnovazione della VIA. L’art. 185, comma 5, d.lgs. 163/2006 disciplina l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale quando il progetto definitivo differisca dal preliminare con significativa modificazione dell’impatto, ma presuppone che la VIA originaria sia ancora attuale ed efficace; non attribuisce alla VIA efficacia illimitata. Anche le VIA anteriori all’introduzione di termini espressi di efficacia devono considerarsi temporalmente limitate, in ragione della natura dinamica del contesto ambientale, dell’evoluzione tecnologica e del mutamento degli interessi sociali ed economici. Nel caso concreto, la VIA approvata nel 2006 era ormai inattuale nel 2023, essendo trascorsi quasi diciassette anni; ciò valeva anche considerando il termine più lungo di dieci anni previsto per determinate infrastrutture stradali. Il giudice ha inoltre ritenuto fondate le censure connesse: la consultazione pubblica svolta sulla base dello studio di impatto ambientale del 2003 non era idonea a rappresentare le esigenze e le posizioni degli interessati attuali; lo studio delle alternative progettuali non era stato sottoposto alle forme di partecipazione proprie della VIA; la VIncA relativa alle due ZSC era stata svolta in modo atomistico, senza essere inserita in una rinnovata valutazione complessiva dell’impatto, della necessità dell’opera e delle alternative ragionevoli. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero e ANAS sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti della Regione Umbria.
Norme richiamate
art. 185, commi 4 e 5, d.lgs. 163/2006
“Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare [...] e la differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente [...] dispone [...] l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso”
La disposizione impone l’aggiornamento della VIA in presenza di modifiche progettuali significative, ma non disciplina la durata del provvedimento VIA e non esclude la necessità di rinnovarlo quando il giudizio originario sia divenuto inattuale.
art. 216, comma 27, d.lgs. 50/2016
“Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate [...] secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 [...] sono concluse in conformità alle disposizioni [...] vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti”
La disciplina transitoria mantiene applicabile la normativa previgente alle procedure già avviate, ma non attribuisce efficacia sine die al giudizio di compatibilità ambientale.
art. 225, comma 11, d.lgs. 36/2023
La disposizione, sostitutiva della disciplina transitoria del d.lgs. 50/2016, consente la prosecuzione secondo la disciplina previgente delle procedure già avviate, senza derogare al carattere temporalmente limitato e rivedibile della VIA.
art. 26, comma 7, d.lgs. 152/2006
“I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale [...] Trascorso detto periodo [...] la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata”
La norma esprime il principio della limitata efficacia temporale della VIA e della sua reiterazione quando il progetto non sia realizzato entro il termine previsto, salvo proroga.
art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006
“Il provvedimento di VIA [...] ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso [...] Decorsa l’efficacia temporale [...] il procedimento di VIA deve essere reiterato”
La VIA ha un’efficacia temporale definita e, una volta scaduta senza realizzazione del progetto, deve essere reiterata, salva specifica proroga.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Disciplina la consultazione del pubblico nell’ambito della VIA; una consultazione risalente a molti anni prima non è idonea a sostituire la partecipazione attuale quando il progetto deve essere rivalutato.
art. 5 d.P.R. 357/1997
Costituisce la base normativa della valutazione di incidenza, che non può essere svolta isolatamente quando la perdurante necessità, configurazione e compatibilità complessiva dell’opera richiedano una rinnovata VIA.
art. 3 Cost.
Impedisce di interpretare la disciplina della VIA nel senso di attribuire efficacia potenzialmente sine die a giudizi risalenti, equiparando situazioni progettuali valutate a breve distanza e dopo lunghi periodi di mutamento del contesto.
art. 9 Cost.
Rileva quale fondamento della tutela primaria dei valori ambientali e paesaggistici, incompatibile con il mantenimento indefinito degli effetti di una VIA ormai inattuale.
art. 6 direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
“Il diritto di esprimere osservazioni e pareri [...] quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione”
La partecipazione deve avvenire in una fase in cui tutte le opzioni progettuali siano ancora aperte; una consultazione fondata su uno studio ambientale risalente non soddisfa tale requisito.
Massime di principio
- La VIA, anche se adottata anteriormente all’introduzione di termini legislativi espressi di efficacia, non può avere durata illimitata: la natura dinamica dell’ambiente e del contesto socioeconomico impone che il giudizio di compatibilità sia temporalmente limitato e rivedibile.
- L’art. 185, comma 5, d.lgs. 163/2006 disciplina uno specifico caso di aggiornamento della VIA connesso alle differenze tra progetto preliminare e definitivo, ma non esclude la reiterazione della VIA quando il giudizio originario sia divenuto inattuale per il lungo tempo trascorso.
- La sostanziale coerenza del progetto definitivo con quello preliminare non dimostra, da sola, l’attualità della VIA originaria: devono essere considerati anche i mutamenti del contesto territoriale, il sopravvenuto pregio ambientale, l’evoluzione tecnologica e le nuove esigenze sociali ed economiche.
- Quando la VIA deve essere rinnovata, la partecipazione del pubblico deve essere assicurata nuovamente in una fase nella quale tutte le alternative progettuali siano ancora aperte; un confronto informale gestito dal proponente non sostituisce la consultazione pubblica prevista dalla disciplina ambientale.
- La valutazione di incidenza relativa a siti Natura 2000 non può essere svolta in modo atomistico quando la VIA originaria sia divenuta inattuale: essa deve inserirsi in una rivalutazione complessiva della necessità dell’opera, degli impatti e delle alternative ragionevoli.
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