Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 193/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della determinazione n. -OMISSIS- del 29.10.2025, consegnata in data 18.11.2025, con cui il Comune di Cornate d’Adda si pronunciava positivamente sull’istanza presentata dalla società Inwit Spa per la realizzazione di una SRB in -OMISSIS-; se e per quanto possa occorrere, b) del verbale della seduta della conferenza di servizi sincrona del 22.10.2025; c) del parere ARPA -OMISSIS- del 08.04.2025; d) del parere ARPA del 23.06.2025 prot. n. -OMISSIS-; e) del Parere dell’ENAC datato 25.06.2025 prot. -OMISSIS-; f) del Parere dell’ATS protocollo -OMISSIS-del 08.07.2025; g) del parere dell’Aeronautica del 16.07.2025 prot. n. -OMISSIS-; h) del verbale di prima seduta istruttoria della conferenza di servizi del 04.08.2025; i) del parere del Parco Regionale Adda -OMISSIS- del 20.10.2025 prot. n. -OMISSIS-; l) del parere dell’ATS -OMISSIS- del 22.10.2025 prot. n. -OMISSIS-; e con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: titolo autorizzativo unico per la realizzazione di una nuova stazione radio base, unitamente agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e operatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione unica rilasciata dal Comune per la realizzazione di una stazione radio base nell'ambito del Piano Italia 5G, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione. Ha dedotto eccesso di potere per carenza istruttoria, violazione della legge quadro sui campi elettromagnetici e del principio di precauzione in relazione ai possibili rischi per la salute umana e animale, mancata applicazione del principio di coubicazione e vizi della valutazione paesaggistica. A sostegno della cautelare ha allegato un danno grave e irreparabile derivante dall'installazione dell'impianto in prossimità dell'azienda agricola. Le amministrazioni e la società resistente hanno contestato la fondatezza delle censure e la sussistenza del pregiudizio cautelare.

La decisione

Il TAR, nella fase sommaria, ha respinto la domanda cautelare per la mancata dimostrazione sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto ai profili sanitari e al principio di precauzione, ha ritenuto persuasivo il parere tecnico di ARPA Lombardia, che ha attestato la conformità dell'impianto ai valori normativi e ha stimato un'intensità massima del campo elettrico pari a 2,9 V/m, inferiore al limite di attenzione di 15 V/m. La misurazione era stata effettuata a 78,3 metri dall'impianto, distanza inferiore ai 140 metri intercorrenti dalla proprietà della ricorrente, con conseguente presumibile riduzione dei livelli presso quest'ultima. Il principio di precauzione è stato ritenuto già attuato dalla disciplina nazionale mediante limiti di esposizione particolarmente cautelativi. Il mancato sopralluogo di ARPA non è stato considerato invalidante, poiché la valutazione previsionale modellistica, basata su dati oggettivi del catasto regionale, è stata ritenuta idonea alla stima ex ante. La celerità procedimentale è stata ricondotta alla natura strategica dell'opera e al suo finanziamento tramite PNRR, non a una carenza istruttoria. Anche il profilo paesaggistico è apparso, in questa fase, infondato, risultando acquisito un parere favorevole, seppur corredato da prescrizioni, all'esito di specifica istruttoria. È stata inoltre respinta la censura relativa alla coubicazione, poiché l'intervento rientra nel Piano Italia 5G, volto a creare nuove infrastrutture nelle aree non adeguatamente coperte dal mercato, circostanza ritenuta incompatibile con la pretesa di utilizzare necessariamente siti preesistenti. Il periculum è stato escluso perché la ricorrente non ha fornito un principio di prova di un danno grave e irreparabile: i timori per la salute sono stati ritenuti ipotetici e smentiti dalle risultanze tecniche. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della tutela cautelare richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • l. 36/2001

    La disciplina sui campi elettromagnetici è stata richiamata dalla ricorrente; il TAR ha ritenuto rispettati i relativi limiti sulla base della valutazione tecnica di ARPA.

  • D.P.C.M. 8 luglio 2003

    I valori normativi sui campi elettromagnetici sono stati utilizzati come parametro per verificare la conformità dell'impianto.

  • l. 214/2023

    È richiamata quale modifica della disciplina relativa ai valori soglia dei campi elettromagnetici.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia di un'autorizzazione amministrativa richiede la concorrente sussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora; l'assenza anche di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto dell'istanza.
  • Per la verifica previsionale dei campi elettromagnetici, l'amministrazione può legittimamente utilizzare elaborazioni modellistiche fondate su dati oggettivi, senza che il mancato sopralluogo dell'autorità tecnica determini, di per sé, un difetto di istruttoria.
  • Quando una valutazione tecnica previsionale colloca i livelli di campo elettromagnetico ampiamente al di sotto dei limiti normativi e il punto di rilevazione è più vicino all'impianto rispetto alla posizione del ricorrente, il pregiudizio sanitario allegato in via cautelare non può ritenersi dimostrato sulla base di meri timori ipotetici.
  • Il principio di precauzione, in materia di campi elettromagnetici, può ritenersi attuato attraverso il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dalla disciplina nazionale, quando tali limiti siano ritenuti cautelativi rispetto agli standard scientifici richiamati dal giudice.
  • La finalità del Piano Italia 5G di assicurare la connettività in aree non coperte dal mercato può escludere, in relazione allo specifico intervento, l'obbligo di localizzare l'impianto su siti preesistenti in applicazione del principio di coubicazione.
  • La mera allegazione di rischi per la salute, non corroborata da elementi tecnici o da un principio di prova e contraddetta dalle risultanze dell'autorità competente, non integra un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.