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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33242/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto di tale declaratoria ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, lo ha altresì condannato al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per furto aggravato. Ha dedotto, da un lato, il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; dall'altro, la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. nella determinazione della pena, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato adeguatamente la confessione e avrebbe dovuto ridurre maggiormente il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e meramente attinenti al merito, osservando che il giudice d'appello aveva motivato in modo congruo e non illogico sul diniego delle attenuanti e sulla pena, richiamando la già univoca acquisizione probatoria al momento dell'arresto in flagranza, l'assenza di rilievo decisivo della confessione, l'insussistenza di un danno esiguo e la presenza di plurimi precedenti specifici.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p.

    Integrano il titolo di reato per cui la condanna è stata confermata nei gradi di merito; la Cassazione non entra nel merito della sussistenza del fatto, limitandosi a scrutinare i motivi sulla pena e sulle attenuanti.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro per censurare la determinazione della pena; la Corte ribadisce che la valutazione del trattamento sanzionatorio è discrezionale e sindacabile in cassazione solo per illogicità manifesta o mancanza di motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la commisurazione della pena; la Corte ritiene corretta la valorizzazione da parte del giudice di merito di precedenti specifici, gravità del fatto e insussistenza di elementi decisivi favorevoli all'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Usato come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena è inammissibile in cassazione quando si risolve nella richiesta di una diversa valutazione di merito degli elementi già apprezzati dal giudice di appello.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato se il giudice indica elementi concretamente ritenuti prevalenti, come la già chiara acquisizione probatoria, l'irrilevanza della confessione rispetto a prove già univoche e la presenza di precedenti specifici.
  • In tema di commisurazione della pena, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, salvo che la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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