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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Catanzaro, Sezione 2

nel giudizio per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 133/2021 del 25 ottobre 2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari - sez. lavoro.

Giustizia amministrativa202201319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza al decreto ingiuntivo n. 133/2021 del Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente in liquidazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 133/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro. Nel corso del procedimento, il Consorzio resistente è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2025, n. 341, pubblicata il 28 luglio 2025. Il Commissario ad acta, nominato nel giudizio, ha chiesto chiarimenti sull’incidenza della procedura concorsuale sulla prosecuzione dell’ottemperanza e sulla liquidazione del proprio compenso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il procedimento di ottemperanza, rilevando che la sottoposizione del Consorzio a liquidazione coatta amministrativa rende operativo il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva. Il divieto decorre dalla deliberazione regionale che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa; pertanto, l’esecuzione individuale del decreto ingiuntivo non può proseguire in sede di ottemperanza. Il Tribunale ha precisato che era necessaria una pronuncia espressa nel presente giudizio, non essendo sufficiente l’applicazione generalizzata di una diversa pronuncia resa in altro contenzioso. Ha inoltre riconosciuto al Commissario ad acta un compenso di € 500,00, posto definitivamente a carico del Consorzio sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, con possibilità per l’ausiliario di essere ammesso alla relativa massa passiva. La limitata soggettività giuridica dell’ente in liquidazione permane per i rapporti di credito e debito; il Consorzio subentrato con gestione separata interviene soltanto per le procedure di liquidazione non concluse nei termini previsti.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. con l. 15 luglio 2011, n. 111

    La disposizione estende l’istituto della liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome; la procedura è disposta con deliberazione della Giunta competente, che nomina anche il commissario liquidatore.

  • d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con mod. con l. 29 luglio 2021, n. 108

    Il decreto-legge, richiamato nella decisione quale intervento modificativo dell’art. 15 d.l. n. 98/2011, concorre a fondare l’applicazione della liquidazione coatta amministrativa agli enti vigilati dalle Regioni.

  • art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Prevede l’applicazione alla liquidazione coatta amministrativa dell’art. 51 dello stesso testo normativo.

  • art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni

    Il divieto di azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva impedisce la prosecuzione del giudizio di ottemperanza diretto all’esecuzione individuale del decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Dalla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa decorre il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva; tale divieto rende improcedibile il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione individuale di un titolo giudiziale di pagamento.
  • Quando sopravviene una procedura di liquidazione coatta amministrativa nel corso di un giudizio di ottemperanza, è necessaria una pronuncia espressa di improcedibilità nel singolo giudizio, non essendo sufficiente il richiamo generalizzato a una decisione resa in altro contenzioso.
  • Il compenso del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza deve essere posto a carico dell’ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e può essere fatto valere mediante ammissione alla massa passiva.
  • L’ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa conserva una limitata soggettività giuridica per i rapporti di credito e debito; l’eventuale gestione separata da parte dell’ente subentrante opera, secondo la decisione, per le procedure non concluse allo scadere dei termini della liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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