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Sentenza

Sentenza del 16/10/2017 n. 4117 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Rinuncia all'eredità - Ipotesi - Notifica dell'avviso di accertamento all'erede - Sussiste - Successiva rinuncia all'eredità - Ammessa - Condizione - Assenza di accettazione implicita - Necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La rinuncia successiva alla notifica dell'avviso di accertamento è stata ritenuta possibile e legittima. La sola ricezione o notifica dell'avviso non equivale ad accettazione dell'eredità e non preclude la rinuncia. Quest'ultima diventa invece inefficace se, prima della rinuncia, l'interessato ha posto in essere comportamenti dai quali si possa desumere un'accettazione implicita dell'eredità.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della rinuncia all'eredità effettuata dopo la notifica di un avviso di accertamento indirizzato all'erede. Il punto centrale è stabilire se la notifica dell'atto fiscale comporti accettazione dell'eredità oppure impedisca la successiva rinuncia. La rinuncia resta ammissibile, purché il soggetto non abbia già compiuto atti o tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare e riconducibili ad accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 476 del codice civile

    Accettazione tacita dell'eredità

    L'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. In assenza di tali comportamenti, la notifica dell'avviso di accertamento non impedisce la successiva rinuncia.

Massime di principio

  • La notifica di un avviso di accertamento a un chiamato all'eredità non costituisce, di per sé, accettazione tacita dell'eredità.
  • La rinuncia può essere effettuata anche dopo la notifica di un atto tributario, purché non sia già intervenuta un'accettazione espressa o tacita.
  • Per valutare l'accettazione tacita occorre esaminare concretamente i comportamenti tenuti dal chiamato: devono essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare e riservati alla qualità di erede.
  • La semplice ricezione, contestazione o gestione formale di una comunicazione fiscale non implica automaticamente accettazione; tuttavia, gli atti dispositivi o di amministrazione dei beni ereditari possono assumere rilievo e devono essere valutati caso per caso.
  • Chi intende rinunciare dovrebbe evitare di disporre dei beni ereditari o compiere atti che presuppongano la qualità di erede prima di formalizzare la rinuncia.

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