Sentenza del 16/10/2017 n. 4117 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Rinuncia all'eredità - Ipotesi - Notifica dell'avviso di accertamento all'erede - Sussiste - Successiva rinuncia all'eredità - Ammessa - Condizione - Assenza di accettazione implicita - Necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rinuncia successiva alla notifica dell'avviso di accertamento è stata ritenuta possibile e legittima. La sola ricezione o notifica dell'avviso non equivale ad accettazione dell'eredità e non preclude la rinuncia. Quest'ultima diventa invece inefficace se, prima della rinuncia, l'interessato ha posto in essere comportamenti dai quali si possa desumere un'accettazione implicita dell'eredità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della rinuncia all'eredità effettuata dopo la notifica di un avviso di accertamento indirizzato all'erede. Il punto centrale è stabilire se la notifica dell'atto fiscale comporti accettazione dell'eredità oppure impedisca la successiva rinuncia. La rinuncia resta ammissibile, purché il soggetto non abbia già compiuto atti o tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare e riconducibili ad accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.
Norme richiamate
Art. 476 del codice civile
Accettazione tacita dell'eredità
L'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. In assenza di tali comportamenti, la notifica dell'avviso di accertamento non impedisce la successiva rinuncia.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento a un chiamato all'eredità non costituisce, di per sé, accettazione tacita dell'eredità.
- La rinuncia può essere effettuata anche dopo la notifica di un atto tributario, purché non sia già intervenuta un'accettazione espressa o tacita.
- Per valutare l'accettazione tacita occorre esaminare concretamente i comportamenti tenuti dal chiamato: devono essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare e riservati alla qualità di erede.
- La semplice ricezione, contestazione o gestione formale di una comunicazione fiscale non implica automaticamente accettazione; tuttavia, gli atti dispositivi o di amministrazione dei beni ereditari possono assumere rilievo e devono essere valutati caso per caso.
- Chi intende rinunciare dovrebbe evitare di disporre dei beni ereditari o compiere atti che presuppongano la qualità di erede prima di formalizzare la rinuncia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 ott 2017Sentenza del 16/10/2017 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 16 ott 2017Sentenza del 16/10/2017 n. 251 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 16 ott 2017Sentenza del 16/10/2017 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 16 ott 2017Sentenza del 16/10/2017 n. 298 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 16 ott 2017Sentenza del 16/10/2017 n. 359 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 16 ott 2017Sentenza del 16/10/2017 n. 361 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →