Cassazione Penale, Sentenza n. 19119/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione, contestando: a) la motivazione e l'inversione dell'onere della prova circa l'estraneita delle spese effettuate con la carta di credito aziendale; b) la mancata valutazione che molte spese erano finalizzate a integrazioni retributive autorizzate informalmente dal legale rappresentante; c) l'omesso riconoscimento delle attenuanti (art. 62 n.4 e art. 114 cod. pen.) e della attenuante speciale dell'art. 219 l.f., anche per carenza di puntuale quantificazione dell'ammontare delle somme distratte. Ha dedotto inoltre l'assenza di prelievi in contanti e l'insufficienza della prova dell'estraneita delle spese all'attivita sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi: ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito che hanno indicato elementi fattuali (natura, entita, collocazione geografica delle spese, e genericita delle giustificazioni documentali) idonei a escludere la loro inerenza all'oggetto sociale e ha confermato che, in materie di bancarotta per distrazione, sussiste l'apparente inversione dell'onere della prova a carico di chi ha la disponibilita dei beni. Ha invece accolto in parte il terzo motivo: la sentenza impugnata non quantifica in modo motivato e verificabile l'ammontare complessivo delle somme distratte (indicato genericamente come "superiore a 45.000 euro") e non ha esaminato adeguatamente la contestazione relativa a una spesa di euro 23.500 effettuata a Torgon. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione dell'attenuante ex art. 219, comma 3, legge fallimentare, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo esame su quel punto. Il resto del ricorso e' stato rigettato.
Norme richiamate
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura sulla motivazione; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione formale di tale norma.
art. 173 att. cod. proc. pen.
Richiamato in apertura come limite di estensione del ricorso; non centrale nella decisione di merito della Cassazione.
art. 87 legge fallimentare
Richiamato dalla giurisprudenza come fonte dell'onere di verita' gravante sul fallito/interpellato circa la destinazione dei beni aziendali, giustificando l'apparente inversione dell'onere della prova.
art. 62 n. 4) cod. pen.
Invocata come attenuante generale; la Corte ha ritenuto inammissibile la sua applicazione in assenza di puntuale quantificazione e di elementi che ne dimostrassero la sussistenza.
art. 114 cod. pen.
Richiamata in relazione alla possibile diminuzione della pena per il contributo materiale all'azione delittuosa; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito circa l'esclusione dell'attenuante, atteso che le spese sono state effettuate direttamente dall'imputato.
art. 219 legge fallimentare (comma 3)
Rilevante per la decisione: la Cassazione ha ritenuto che occorra un nuovo esame su questa attenuante in quanto la sentenza impugnata non ha fornito una puntuale e verificabile quantificazione delle somme distratte e non ha valutato specificamente la spesa di euro 23.500.
Massime di principio
- In casi di bancarotta per distrazione, sussiste un'apparente inversione dell'onere della prova: chi ha la disponibilita' dei beni deve giustificarne la destinazione aziendale; l'assenza di giustificazioni documentali e gli elementi anomali (natura, entita', localizzazione delle spese) possono giustificare l'affermazione della non inerenza.
- L'autorizzazione informale da parte del legale rappresentante all'uso di beni o carte societarie per spese personali non esclude automaticamente la responsabilita' per distrazione; un uso indiscriminato e non documentato puo' costituire distrazione anche se prospettato come integrazione retributiva.
- I giudici devono motivare in modo puntuale e verificabile la quantificazione delle somme ritenute distratte: una indicazione generica dell'ammontare non e' sufficiente e puo' determinare annullamento parziale e rimessione per nuovo esame.
- La diretta effettuazione delle spese dall'imputato e la loro riconducibilita' fattuale al soggetto rendono difficoltosa l'applicazione dell'attenuante per minima importanza (art. 114 cod. pen.): il contributo materiale rilevante esclude la diminuzione per rilevanza trascurabile.
- Se emerge contestazione specifica su voci di rilievo economico (es. una spesa consistente non attribuita al ricorrente), il giudice d'appello deve esaminarla separatamente; l'omessa valutazione di tali voci puo' incidere sulla configurazione delle attenuanti e sull'entita' della responsabilita'.
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