Cassazione Penale, Sentenza n. 3360/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi plurimi: i privati (De Lorenzis Pietro, De Lorenzis Salvatore, Blandini Angela) censuravano principalmente la perdita di efficacia temporale della misura di prevenzione patrimoniale per decorso del termine (art.27 co.6 e art.24 D.lgs.159/2011) a causa di sospensioni e proroghe disposte dalla Corte territoriale; deducevano inoltre violazioni per presunto precedente giudicato (ne bis in idem) rispetto a provvedimenti del 2003/2015 sulla titolarità di immobili e contestavano la fondatezza degli accertamenti sulla sproporzione patrimoniale e l'attualità della pericolosità sociale. Il Procuratore Generale impugnava invece il decreto per diversi profili: mancata applicazione di misure di prevenzione personali nei confronti di Saverio e Pasquale, mancata dichiarazione di fittizietà del trust Pa.Sa.Ma e mancata confisca di beni e quote (tra cui M.Slot s.r.l. e compendio Oxo/Oxo Games), sostenendo l'esistenza di elementi di continuità e di frode societaria e patrimoniale (trasferimenti fraudolenti, prestanome) che aggiornavano la pericolosità e giustificavano misura ablativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale e ha respinto (o dichiarato infondati/inammissibili) i ricorsi proposti nell'interesse di De Lorenzis Pietro, De Lorenzis Salvatore e Blandini Angela. In sintesi il decreto impugnato della Corte d'appello di Lecce è stato confermato: i motivi di doglianza dei ricorrenti privati sono stati ritenuti infondati o inammissibili (mancanza di interesse per alcune censure, sindacato limitato sulla motivazione di merito), e il ricorso del P.G. è stato dichiarato inammissibile perché attiene a valutazioni di fatto e motivazionali non sindacabili in Cassazione nei limiti consentiti dalla normativa speciale sulle misure di prevenzione.
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (codice antimafia)
art.4 lett. b) e c); art.10; art.24 comma 2; art.27 comma 6
La Corte distingue proroga e sospensione previste dall'art.24, ritenendole autonome e applicabili secondo i presupposti testualmente previsti; il termine di efficacia delle misure decorre dall'ultimo deposito di ricorso quando vi siano più impugnazioni (art.27 co.6). Il richiamo ad alcune cause di sospensione del codice di procedura penale non estende le tutele limitative di durata previste per le misure personali (art.304 c.p.p.).
Codice di procedura penale
art.304 (commi 1, 2, 5 e 6); art.507 comma 3; art.649
L'art.304 c.p.p. disciplina cause di sospensione in tema di misure cautelari personali; la Cassazione precisa che il rinvio operato dall'art.24 del D.lgs.159/2011 riguarda solo le ipotesi tipiche di sospensione (commi 1 e 2) e non l'istituto del limite massimo di durata (comma 6) che tutela la libertà personale e non è importabile pedissequamente nelle misure patrimoniali. Art.507/649 citati per questioni di impugnazione e ne bis in idem nel processo di prevenzione.
Codice penale
art.240-bis; art.416 / 416-bis; art.512-bis
Gli articoli relativi ai reati presupposto (associazione, trasferimenti fraudolenti, illecito nella gestione del gaming) sono stati richiamati nel quadro probatorio; la Corte osserva che per la valutazione in sede di prevenzione occorrono elementi nuovi o non precedentemente valutati per superare precedenti decisioni irrevocabili (ne bis in idem 'rebus sic stantibus').
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali il termine di efficacia decorre, se vi sono più impugnative, dalla data di deposito dell'ultimo ricorso: quindi la presenza di ricorsi successivi può prolungare la decorrenza.
- La sospensione di 90 giorni per accertamenti peritali e la proroga semestrale previste dall'art.24 D.lgs.159/2011 sono istituti distinti e possono operare indipendentemente l'uno dall'altro se sussistono i relativi presupposti; non si può automaticamente importare nelle misure patrimoniali la disciplina di tutela massima prevista per le misure cautelari personali (art.304 c.p.p., comma 6).
- In tema di ne bis in idem nelle misure di prevenzione la preclusione è limitata: un precedente provvedimento di rigetto può essere superato se emergono elementi nuovi (anche preesistenti ma non valutati) idonei a modificare la valutazione della pericolosità o della sproporzione patrimoniale.
- Le censure in Cassazione contro provvedimenti di prevenzione sono ammesse principalmente per violazione di legge e per motivazione assente o meramente apparente; la rivalutazione di fatto e delle prove è invece fortemente limitata e generalmente inammissibile.
- Chi è formalmente titolare di un bene (terzo intestatario) è legittimato a impugnare la confisca; il presunto interponente ha interesse ad impugnare solo se deduce di aver acquisito onestamente il bene (non limitandosi a negare l'interposizione fittizia).
- Per ritenere un trust 'fittizio' occorre motivazione chiara sugli indici di perdita del potere dispositvo dei disponenti (tempistica, beneficiari stretti, gratuità/assenza di effettiva autonomia del trustee, rapporti economici preesistenti, ecc.). Le mere circostanze sospette richiedono adeguata valutazione motivata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3080/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3081/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3083/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3084/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3086/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3087/2023 del 25/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →