Sentenza del 22/05/2019 n. 13772 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della ritenuta IRPEF del 20% applicata dal Comune sulle somme corrisposte nel 2008 e nel 2009 alla contribuente a titolo di risarcimento per occupazione illegittima ed esproprio di terreni. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto la ritenuta illegittima perché il terreno non risultava formalmente inserito nelle zone omogenee di tipo F previste dal D.M. 2 aprile 1968. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, ai fini dell'imposizione, rileva la destinazione effettiva del terreno e il suo inserimento, anche di fatto o tramite piani attuativi, in un ambito destinato alla realizzazione di opere pubbliche, senza che sia decisiva la classificazione formale del piano regolatore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale della contribuente. Ha ritenuto errata la decisione della CTR, che aveva considerato determinante la sola classificazione formale del terreno nel piano regolatore, senza valutare la destinazione effettiva dell'area e la possibile riconducibilità alle zone tassabili. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il giudicato favorevole ottenuto da un altro comproprietario non è stato ritenuto vincolante, mancando l'identità delle parti e un rapporto di solidarietà tributaria.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 11, commi 5 e 7
"Per le plusvalenze conseguenti alla percezione [...] di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie [...] nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime [...] si applicano le disposizioni" sulla tassazione delle plusvalenze; gli enti eroganti devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento.
La tassazione delle indennità e dei risarcimenti connessi all'esproprio opera quando i terreni sono destinati a opere pubbliche o infrastrutture urbane e risultano riconducibili alle zone omogenee previste dalla norma. È decisiva la collocazione e destinazione effettiva dell'area, non soltanto la sua denominazione formale nel piano regolatore.
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
Individua le zone territoriali omogenee, tra cui quelle di tipo F destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale. La riconducibilità dell'area a tali zone può risultare anche dalla destinazione concreta e dall'inserimento in piani attuativi, non solo dalla classificazione formale del piano regolatore.
Legge n. 412 del 1975, art. 10
In materia di espropriazioni finalizzate all'edilizia scolastica, la scelta delle aree può comportare una variante automatica dello strumento urbanistico, elemento rilevante per valutare la destinazione edificatoria e pubblicistica del terreno.
Art. 2909 del codice civile e art. 324 del codice di procedura civile
Il giudicato esterno vincola il giudice solo quando sussistono identità dei presupposti oggettivi e delle parti, oltre alla corrispondenza del rapporto tributario. La decisione favorevole ottenuta da un diverso comproprietario non si estende automaticamente agli altri contribuenti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso incidentale, può essere posto a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per stabilire se un'indennità o un risarcimento da esproprio è imponibile, non basta guardare alla classificazione formale attribuita al terreno dal piano regolatore: occorre verificare la sua destinazione effettiva e l'eventuale inserimento in un ambito destinato a opere pubbliche o infrastrutture.
- La natura agricola o non edificabile risultante nominalmente dagli strumenti urbanistici non esclude automaticamente la tassazione se il terreno è concretamente inserito in una zona o in un piano attuativo con finalità edificatorie o di interesse generale.
- I vincoli espropriativi non eliminano necessariamente la potenzialità edificatoria dell'area; ai fini fiscali può rilevare la destinazione urbanistica sostanziale e concreta al momento dell'espropriazione.
- Un giudicato favorevole ottenuto da un altro comproprietario o contribuente non è automaticamente efficace in un processo diverso, salvo che vi siano identità delle parti, del tributo e dei presupposti giuridici e fattuali.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso per errata applicazione della legge e rinvia la causa, non determina necessariamente in via definitiva l'importo dovuto: il giudice di rinvio deve svolgere il nuovo accertamento applicando i principi indicati dalla Corte.
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