Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11020/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza, della Sentenza n. 3298/2025 pubbl. il 17/03/2025, emessa dal Tribunale di Roma, I Sezione Lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202602945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, con condanna del Ministero all'attivazione della carta per una provvista complessiva di euro 2.000,00. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale si sono costituiti solo formalmente e non hanno fornito chiarimenti sull'esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., verificando che la sentenza azionata fosse passata in giudicato, ritualmente notificata all'Amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In assenza di chiarimenti o prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione, l'allegato inadempimento è stato ritenuto sufficiente alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato, previa richiesta del ricorrente, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. È stata respinta, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenuta proponibile eventualmente in caso di perdurante inottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato il commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza al titolo giudiziale azionato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale è possibile procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato civile quale fondamento del diritto del docente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 14, comma 4-ter, d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    Richiamato nel testo legislativo di modifica del termine per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente verificare l'esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, la sua rituale notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando il privato deduce l'inadempimento di un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova applicabili al rapporto tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata nel titolo esecutivo.
  • In caso di mancata esecuzione dell'ordine impartito nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato e assegnando un termine ulteriore per l'adempimento.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta nella sentenza di ottemperanza quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti, potendo essere richiesta e valutata successivamente in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.