Cassazione Penale, Sentenza n. 22132/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità disposta dal Tribunale di Mantova. Il ricorrente deduce che non poteva essere revocata la misura sostitutiva in assenza di un obbligo a suo carico di attivarsi per l'esecuzione: secondo il ricorrente l'avvio della procedura esecutiva è onere del pubblico ministero e non del condannato, e mancavano comunicazioni specifiche (termine, calendario, modalità) tali da rendere obbligatoria un'iniziativa del condannato. Si censura altresì la mancata indicazione da parte dell'ordine di esecuzione del termine e delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure e confermato la legittimità della revoca della misura sostitutiva operata dal Tribunale in quanto il Pubblico Ministero aveva effettivamente avviato la procedura esecutiva (emissione e notifica dell'ordine di esecuzione) e il condannato, pur regolarmente informato, è rimasto inerte senza fornire giustificazioni. Il Collegio ha richiamato la normativa e la giurisprudenza che attribuiscono al Pubblico Ministero i compiti di avvio e cura dell'esecuzione delle pene sostitutive per i reati del codice della strada e ha affermato che, se la comunicazione e la sollecitazione idonee all'attivazione dell'esecuzione sono state effettuate, l'inerzia del condannato legittima la revoca della pena sostitutiva e il ripristino della pena originaria (sei mesi di arresto e 1.800 euro di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, Codice della strada
"...la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita... con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del d.lgs. n. 274..."
Autorizza la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nell'ambito delle fattispecie previste dal Codice della strada; rinvia alle modalità previste dall'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000
art. 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
"...le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata..."
Stabilisce il rinvio alla disciplina ministeriale per le modalità esecutive; il giudice indica il tipo di attività e l'ente convenzionato ma le modalità concrete sono disciplinate dal decreto
D.M. 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)
art. 3: "con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati..."
Attribuisce al giudice l'individuazione del tipo di attività e dell'ente convenzionato nella sentenza; tuttavia non disciplina in modo esaustivo la sequenza procedurale che porta all'inizio della prestazione, lasciando compiti esecutivi al PM e agli enti
art. 655 cod. proc. pen.
Attribuisce al Pubblico Ministero la titolarità dei poteri relativi all'esecuzione dei provvedimenti di condanna; viene richiamato per sostenere la competenza del PM nell'avvio dell'esecuzione
art. 661 cod. proc. pen.
Disciplina l'obbligo del PM di trasmettere estratti della sentenza al magistrato di sorveglianza per alcune sanzioni sostitutive; richiamato per evidenziare il ruolo del PM nell'esecuzione delle sanzioni sostitutive
art. 44 d.lgs. n. 274 del 2000
Consente al PM di formulare richieste di modifica delle modalità di esecuzione quando l'ente convenzionato non è più disponibile; rafforza il ruolo del PM nella gestione dell'esecuzione
art. 5, D.M. 26 marzo 2001
Attribuisce compiti specifici al PM in ordine all'esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (richiamato per sostenere la competenza del PM)
Massime di principio
- Per i reati disciplinati dal Codice della strada l'avvio della procedura esecutiva per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità spetta primariamente al Pubblico Ministero: il condannato non è tenuto ad attivarsi autonomamente prima di essere sollecitato o formalmente informato.
- Il giudice, con la sentenza, deve indicare il tipo di attività e l'ente convenzionato; le modalità operative (calendario, giorni e orari) sono di norma determinate dall'ente sulla base delle convenzioni e comunicate successivamente.
- Perché politicamente e giuridicamente legittima una revoca della pena sostitutiva e il ripristino della pena originaria è necessario che sia stata effettivamente svolta l'attività di comunicazione/sollecitazione verso il condannato (notifica dell'ordine di esecuzione, indicazioni operative) e che il condannato, pur informato, abbia mantenuto un comportamento di inadempienza ingiustificata.
- Se manca qualsiasi forma di comunicazione o sollecitazione idonea a mettere il condannato in condizione di iniziare la prestazione, il semplice mancato avvio non può essere considerato inadempienza imputabile al condannato e non legittima la revoca.
- È opportuno, in fattispecie simili, documentare lo svolgimento delle comunicazioni (notifiche, inviti, calendari) e le eventuali risposte o giustificazioni del condannato; in assenza di tale documentazione l'inerzia del PM o dell'ente può favorire la posizione del condannato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22064/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22075/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22077/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →