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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28083/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate. Il contribuente impugnava l'atto davanti alla CTP, che accoglieva il ricorso ma compensava le spese. L'Agenzia proponeva appello principale, mentre il contribuente proponeva appello incidentale limitatamente alle spese. La CTR dichiarava inammissibile l'appello principale dell'Agenzia e rigettava l'incidentale. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR erroneamente escluso che la distinta di spedizione dell'atto di appello, inviato a mezzo posta e recante timbro datario postale, fosse idonea a provare la tempestività dell'impugnazione e della costituzione. Con il secondo motivo denunciava la violazione delle stesse norme, in relazione agli artt. 14, 17 e 33 del d.m. 9 aprile 2001, per avere la CTR ritenuto necessaria, ai fini della tempestività della costituzione, la sola ricevuta di spedizione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel processo tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello nel termine di impugnazione possa essere fornita dalla distinta di spedizione recante il timbro datario delle Poste, senza che sia necessaria l'indicazione o la sottoscrizione del funzionario postale. Ha quindi considerato idonea la distinta prodotta dall'Agenzia a dimostrare sia la tempestività dell'appello sia quella della costituzione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 53 per censurare la decisione di merito che aveva escluso l'idoneità probatoria della distinta di spedizione; la Corte ne ricava che la prova della tempestività può essere fornita anche mediante tale documento se munito di timbro datario postale.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    È interpretato nel senso che l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione tributaria a mezzo posta può essere assolto con la distinta di spedizione recante il timbro datario delle Poste.

  • art. 327 c.p.c.

    È il termine entro cui deve perfezionarsi la notifica dell'atto d'appello; la Corte afferma che la prova del suo rispetto può essere data dalla distinta postale datata e timbrata.

  • artt. 14, 17 e 33 d.m. 9 aprile 2001

    Sono richiamati nel secondo motivo per sostenere che la CTR abbia erroneamente ritenuto necessaria la sola ricevuta di spedizione per dimostrare la tempestiva costituzione, ma il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività della notifica dell'atto di appello spedito per posta può essere provata dalla distinta di spedizione recante timbro datario postale, poiché tale timbro attesta la consegna del plico all'ufficio postale.
  • Ai fini della prova della tempestività dell'impugnazione non è indispensabile la sottoscrizione o l'indicazione del funzionario postale sulla distinta, se il documento reca gli elementi idonei a collegare la spedizione all'atto notificato e alla parte destinataria.
  • Quando viene accolto un motivo che investe la questione decisiva della tempestività dell'impugnazione, gli ulteriori motivi che presuppongono la medesima questione possono restare assorbiti.
  • La distinta postale, se completa dei riferimenti della raccomandata e della data di consegna, può tenere luogo della ricevuta di invio ai fini del controllo giudiziale sulla tempestività della costituzione e dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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