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Sentenza

Sentenza n. 2952/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 18/10/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 18 ottobre 2025, avente a oggetto il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., previa avvertenza alle parti della possibile definizione con sentenza in forma semplificata. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione aveva provveduto in tempi ritenuti ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; la sopravvenuta attivazione del procedimento rende non più attuale la domanda giudiziale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa informazione alle parti, quando ne ricorrono le condizioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto, quando soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto integra l'attivazione del procedimento amministrativo e soddisfa la domanda giudiziale diretta a ottenere un provvedimento di avvio o di trattazione dell'istanza, senza implicare necessariamente il rilascio del visto.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata quando, valutati il tempo intercorso tra l'istanza e la proposizione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, quest'ultima abbia provveduto entro un termine ragionevole; resta comunque possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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