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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26536/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per due fatti di ingiuria militare aggravata dalla finalità di discriminazione razziale (espressione "rumeno di merda" del 23/05/2019). I motivi: 1) violazione del divieto ne bis in idem perché per gli stessi fatti era stata già inflitta sanzione disciplinare (2 giorni di consegna di rigore); dedotta altresì questione di costituzionalità dell'art. 649 c.p.p. nella parte che non renderebbe applicabile nel diritto interno il divieto; 2) allegata motivazione illogica per non aver qualificato il fatto come commesso fuci causa e per non aver applicato l'esimente della provocazione (uso "scherzoso" dell'imputato e dichiarazioni dei commilitoni); 3) motivazione illogica sulla qualificazione dell'aggravante per discriminazione razziale, contestando che tale aggravante sia stata desunta solo dal tenore letterale dell'espressione e contrastando con dichiarazioni testimoniali che escludevano inclinazioni razziste dell'imputato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in via principale sul primo motivo: ha stabilito che, ai sensi dell'art. 1362, comma 7, d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e dell'art. 260 c.p.m.p., sussiste un principio di alternatività tra la sanzione disciplinare della consegna di rigore e l'azione penale per i reati militari la cui pena massima non supera sei mesi. Poiché per gli stessi fatti era stata applicata la sanzione disciplinare (25/06/2020) e il rinvio a giudizio è intervenuto successivamente (06/10/2020), la pretesa punitiva si era esaurita con la sanzione disciplinare e l'azione penale era divenuta improcedibile per violazione del divieto di ne bis in idem. L'improcedibilità è rilevabile d'ufficio; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 1362, comma 7, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)

    "con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.; b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare"

    la norma stabilisce che per reati militari con pena massima non superiore a sei mesi può operare un'alternatività tra sanzione disciplinare (consegna di rigore) e procedimento penale; l'applicazione della sanzione disciplinare può precludere l'azione penale

  • art. 260, comma 2, codice penale militare di pace

    "i reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi ... sono puniti a richiesta del comandante del corpo ..."

    prevede la condizione di procedibilità per alcuni reati militari e regola il rapporto tra iniziativa disciplinare e penale quando la pena massima è limitata

  • art. 226 codice penale militare di pace (ingiuria)

    presente nel testo (ingiuria punita con la reclusione militare fino a quattro mesi)

    la fattispecie di ingiuria ha un massimo edittale di quattro mesi, utile al calcolo del limite di sei mesi ove ricorra aggravante speciale

  • art. 604-ter cod. pen. (aggravante per discriminazione razziale)

    menzionata nel testo come aggravante speciale che aumenta la pena fino alla metà

    l'applicazione dell'aggravante può far salire la pena massima fino al limite di sei mesi, rientrando così nell'ambito di applicazione dell'art. 1362, comma 7

  • art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.

    norma processuale richiamata per l'annullamento senza rinvio

    consente la declaratoria di annullamento senza rinvio quando l'improcedibilità è accertata in modo definitivo

Massime di principio

  • Se per lo stesso fatto è stata inflitta la sanzione disciplinare della consegna di rigore e la fattispecie rientra tra i reati militari con pena massima non superiore a sei mesi, l'azione penale può risultare improcedibile per principio di alternatività: la sanzione disciplinare preclude la successiva azione penale.
  • Occorre verificare con attenzione il momento in cui il comandante ha richiesto il procedimento penale e quello in cui è stata applicata la sanzione disciplinare: l'applicazione successiva della consegna di rigore dimostra che la pretesa punitiva si è esaurita in ambito disciplinare e rende improcedibile l'azione penale anche se era stata inizialmente richiesta.
  • L'improcedibilità per ne bis in idem è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio e deve essere dichiarata preliminarmente rispetto all'esame del merito.
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. aggravante per discriminazione) e questioni difensive come la provocazione o la natura "scherzosa" dell'espressione vanno valutate solo se l'azione penale è procedibile; quando opera la preclusione disciplinare tali questioni restano inattinenti per l'azione penale.
  • In situazioni analoghe occorre valutare il quadro normativo militare specifico (art. 1362 d.lgs. n.66 e art. 260 c.p.m.p.) prima di intraprendere o continuare l'azione penale, e documentare tempi e atti disciplinari per verificare possibili profili di improcedibilità.

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