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Sentenza

Sentenza n. 805/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Catanzaro n. -OMISSIS-, notificato in data 7 novembre 2024, contenente divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi; - del provvedimento del Questore di Catanzaro di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia emesso in data 21 aprile 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202401999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi e provvedimento questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Prefetto di Catanzaro contenente il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, nonché il provvedimento del Questore di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendo l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso dell'udienza pubblica, il difensore del ricorrente munito di apposito potere ha dichiarato di rinunciare agli atti del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. L'amministrazione resistente ha aderito alla rinuncia e alla richiesta di compensazione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia agli atti validamente formulata dal difensore del ricorrente e, in presenza dell'adesione dell'amministrazione resistente, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e dell'adesione dell'amministrazione. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    Visto l’art. 84, co. 1, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la rinuncia agli atti e la conseguente estinzione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del ricorso, validamente formulata dal difensore munito del relativo potere e accettata dall'amministrazione resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando tale regolazione sia richiesta dalle parti e risulti giustificata dalle peculiarità della vicenda e dall'adesione dell'amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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