Corte di giustizia, Sentenza C-243/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 8 maggio 2019. — Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione contro Yosu Galocha. — Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Concorso – Sentenza di annullamento – Portata dell’annullamento – Bilanciamento dei contrapposti interessi – Annullamento degli elenchi di riserva – Annullamento delle decisioni di assumere taluni candidati idonei inclusi in tali elenchi. — Causa C-243/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l'impugnazione della Fusion for Energy contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato gli elenchi di riserva e le assunzioni conseguenti in una procedura di selezione viziata dall'omessa prova scritta prevista dall'avviso di posto vacante. La Corte ribadisce che, nelle selezioni del personale dell'Unione, le conseguenze dell'annullamento vanno valutate caso per caso, bilanciando proporzionalità, legittimo affidamento dei terzi e interesse del servizio. Nel caso concreto, l'irregolarità ha inciso sulla valutazione di tutti i candidati e non vi era un affidamento tutelabile dei vincitori, per cui l'annullamento complessivo era legittimo.
Impugnazione in materia di funzione pubblica: legittimità dell’annullamento, per violazione dell’avviso di posto vacante, degli elenchi di riserva e delle assunzioni successive in una procedura di selezione dell’Impresa comune Fusion for Energy.
La questione giuridica
Se, in una procedura di selezione del personale dell'Unione, il principio di proporzionalità osti all'annullamento degli elenchi di riserva e delle decisioni di assunzione dei candidati idonei, quando il comitato di selezione abbia omesso una prova scritta prevista dall'avviso di posto vacante; se tale omissione integri un'irregolarità che consente di annullare l'intera procedura e gli atti successivi riguardanti terzi; e come debbano essere ponderati gli interessi del candidato leso, dei candidati assunti e dell'interesse del servizio.
Principio di diritto
Quando, in una procedura di selezione del personale dell'Unione, il comitato di selezione non rispetta una modalità essenziale prevista dall'avviso di posto vacante, il giudice dell'Unione può annullare non solo la decisione che esclude il candidato leso, ma anche gli elenchi di riserva e le successive assunzioni di terzi, purché, alla luce della natura dell'irregolarità, del legittimo affidamento dei terzi e dell'interesse del servizio, tale soluzione non sia eccessiva. Non esiste una regola generale che escluda l'annullamento dell'intero risultato della selezione: la valutazione va compiuta caso per caso. Nel caso di specie, l'omissione della prova scritta ha inficiato la valutazione di tutti i candidati e giustificava l'annullamento degli elenchi di riserva e delle assunzioni successive; l'impugnazione è quindi respinta.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 45 del Trattato Euratom
- Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio
- Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA), articolo 3 bis
- Articolo 117 del RAA
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 4, seconda frase, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Annullamento degli elenchi di riserva e delle assunzioni nella selezione Fusion for Energy
La Corte di giustizia, Prima Sezione, decide su un'impugnazione proposta dalla Fusion for Energy avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato gli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 e le decisioni di assunzione dei candidati idonei inseriti in tali elenchi. La controversia riguarda una procedura di selezione per agenti contrattuali, nella quale non era stata svolta la prova scritta prevista dall'avviso di posto vacante e dalla guida per i candidati.
Fatti e svolgimento della selezione
La Fusion for Energy aveva pubblicato un avviso per la costituzione di due elenchi di riserva, uno per Barcellona e uno per Cadarache. Il sig. Galocha, già impiegato presso l'impresa comune, aveva presentato candidatura ed era stato convocato a un colloquio, ma non a una prova scritta. Dopo la selezione, il suo nome non fu inserito negli elenchi di riserva; due candidati inclusi negli elenchi ricevettero invece un'offerta di impiego e presero servizio.
Il sig. Galocha propose ricorso chiedendo l'annullamento della procedura di selezione, degli elenchi di riserva e delle successive nomine, sostenendo che la mancata organizzazione della prova scritta violasse l'avviso di posto vacante e la guida per i candidati. Il Tribunale accolse in parte le domande: annullò la decisione che escludeva il ricorrente dagli elenchi, quindi annullò anche gli elenchi di riserva e le decisioni di assunzione, ritenendo che la procedura fosse viziata nella sua interezza.
Motivo dell'impugnazione
La Fusion for Energy dedusse un motivo unico, articolato in tre profili, fondato sulla violazione del principio di proporzionalità. In sintesi, sosteneva che:
- l'annullamento dell'intero risultato della selezione sarebbe comunque eccessivo;
- l'irregolarità non avrebbe inciso sui criteri di selezione, né avrebbe avuto effetti differenziati tra i candidati;
- il Tribunale avrebbe errato nel bilanciare gli interessi del ricorrente, dei candidati assunti e dell'interesse del servizio.
Normativa e principi richiamati
La Corte richiama, tra l'altro, l'articolo 56 dello Statuto della Corte, l'articolo 45 del Trattato Euratom, la decisione 2007/198/Euratom istitutiva della Fusion for Energy, il RAA, in particolare l'articolo 3 bis e l'articolo 117, nonché le norme procedurali dello Statuto dei funzionari e del regolamento di procedura della Corte. Sul piano giurisprudenziale, la Corte richiama i principi elaborati in materia di selezione del personale, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, inclusi i precedenti Commissione/Albani, Girardot/Commissione e Spagna/Parlamento.
Ragionamento della Corte sulla proporzionalità
La Corte precisa che, quando annulla una misura relativa a una procedura di selezione del personale dell'Unione, il giudice deve conciliare gli interessi del candidato leso con quelli degli altri candidati e con l'interesse del servizio. Devono essere considerati la natura dell'irregolarità, i suoi effetti e le misure alternative possibili; anche il numero di candidati interessati e il numero dei vincitori possono essere rilevanti.
Da ciò la Corte ricava che non esiste alcuna regola generale secondo cui i risultati di una selezione non potrebbero mai essere annullati perché un simile annullamento sarebbe necessariamente sproporzionato. Al contrario, la valutazione dipende dalle circostanze concrete del caso. La Corte richiama anche la propria recente giurisprudenza, in particolare la causa Spagna/Parlamento, in cui erano stati annullati sia un invito a manifestazione di interesse sia la banca dati dei candidati, in quanto viziati da condizioni discriminatorie.
Natura dell'irregolarità nel caso concreto
Nel merito, la Corte osserva che l'illegittimità non consisteva in una discriminazione tra candidati, ma nel mancato rispetto da parte del comitato di selezione delle modalità fissate nell'avviso di posto vacante, che imponeva lo svolgimento anche di una prova scritta. La Corte rileva inoltre che il Tribunale aveva correttamente considerato che i due tipi di prova perseguivano finalità distinte: la prova orale valutava alcuni aspetti del candidato, mentre la prova scritta avrebbe dovuto apprezzare competenze specifiche, qualità dell'espressione scritta e altre capacità.
Poiché la prova scritta non si era svolta, tutti i candidati erano stati valutati solo sulla base di una parte dei fattori previsti. Di conseguenza, l'irregolarità aveva inficiato la valutazione complessiva di tutti i partecipanti, sicché l'annullamento degli elenchi di riserva e delle assunzioni successive non era viziato da errore di diritto.
Interesse dei terzi e interesse del servizio
Quanto al legittimo affidamento dei candidati inseriti negli elenchi di riserva e dei candidati assunti, la Corte approva l'analisi del Tribunale: tali soggetti non potevano fare affidamento sulla stabilità della loro posizione, perché l'avviso di posto vacante prevedeva espressamente una prova scritta che, invece, non era stata organizzata. La circostanza che il ricorrente avesse già promosso ricorso e chiesto misure provvisorie, pubblicate nella Gazzetta ufficiale, rafforza l'idea che la procedura fosse già contestata prima dell'entrata in servizio di alcuni vincitori.
Quanto all'interesse del servizio, la Corte osserva che il Tribunale lo aveva tenuto in considerazione, ritenendo che l'annullamento non fosse eccessivo anche perché la procedura era di dimensioni molto limitate e l'irregolarità non poteva essere sanata limitandosi alla posizione del solo Galocha.
Esito del giudizio
La Corte respinge integralmente il motivo unico della Fusion for Energy e, quindi, l'impugnazione. La sentenza del Tribunale che aveva annullato gli elenchi di riserva e le decisioni di assunzione successive resta dunque confermata. La Fusion for Energy è condannata a sopportare le proprie spese in impugnazione.
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