Sentenza n. 1789/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “- del provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente; - di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quello impugnato”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, fondata sulla mancata produzione, durante il procedimento, della dichiarazione di ospitalità e della certificazione di residenza o stato di famiglia dell’ospitante. In sede cautelare il TAR aveva ordinato all’Amministrazione di riaprire il procedimento, nel contraddittorio con l’interessato, valutando la documentazione prodotta in giudizio e concludendo con un nuovo provvedimento adeguatamente motivato. La Prefettura ha riferito di avere riaperto il procedimento e di averlo concluso con un nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato, fondato su un motivo diverso: la mancata dimostrazione dell’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro. Tale ricostruzione non è stata contestata dal ricorrente, che non ha depositato difese in vista dell’udienza pubblica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento originariamente impugnato è stato sostituito dal nuovo provvedimento adottato dalla Prefettura all’esito della riapertura del procedimento, del contraddittorio con l’interessato e di una rinnovata istruttoria e valutazione dell’istanza. Non permane quindi un interesse attuale alla decisione sull’originaria revoca del nulla osta. Il nuovo provvedimento, fondato su una motivazione diversa, potrà essere eventualmente contestato con un autonomo ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per effetto della sostituzione dell’atto impugnato con un nuovo provvedimento adottato all’esito della rinnovazione dell’istruttoria, non permane un interesse attuale alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibili profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il giudice può rilevare d’ufficio una possibile causa di improcedibilità, sottoponendola al contraddittorio delle parti in udienza.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione sostituisce il provvedimento impugnato con un nuovo atto adottato all’esito della riapertura del procedimento, del contraddittorio e di una rinnovata istruttoria e valutazione, il ricorso contro l’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il nuovo provvedimento amministrativo, anche quando riguarda la medesima istanza ma si fonda su una motivazione diversa da quella dell’atto originariamente impugnato, deve essere contestato mediante autonomo ricorso e non può essere scrutinato nel giudizio instaurato contro il precedente atto.
- La sopravvenuta sostituzione dell’atto impugnato fa venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’originario provvedimento, senza che il giudice possa estendere d’ufficio l’oggetto del giudizio al nuovo atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 1716/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 378/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 379/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 380/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 381/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 382/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →