Cassazione Penale, Sentenza n. 35176/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza impugnata del 2 febbraio 2026, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per truffa aggravata ai danni di un istituto di credito. Gli era stato contestato di avere indotto la banca a versargli 248.159,24 euro quale corrispettivo di una fornitura di vini inesistente, inserendo nell’area di home banking un falso mandato SDD. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: (1) violazione dell’art. 108 c.p.p. e vizio di motivazione per l’omessa valutazione della richiesta di un termine a difesa, dopo la nomina del nuovo difensore il 30 gennaio 2026, due giorni prima dell’udienza cartolare; (2) violazione dell’art. 546 c.p.p. e vizio di motivazione per asserita inosservanza della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, contestando il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per sentire lo spedizioniere, indicato come fonte diretta delle informazioni riferite dal teste de relato; (3) illegittimo riconoscimento dell’aggravante del danno di rilevante gravità, considerata la consistenza patrimoniale della banca, indicata dalla difesa in oltre 59 miliardi di euro; (4) mancato proscioglimento per prescrizione, sostenendo che i 154 giorni di sospensione ordinaria non bastassero e che non dovessero computarsi le sospensioni previste dalla legge n. 103 del 2017. La truffa era stata consumata il 6 dicembre 2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di interesse processuale: al momento della nomina del nuovo difensore erano già decorsi i termini per le attività difensive nel rito cartolare e non è stata ravvisata una lesione effettiva del diritto di difesa. Il secondo motivo è stato ritenuto generico nella parte relativa alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, perché non individuava una manifesta e decisiva illogicità della motivazione; la doglianza sulle dichiarazioni de relato è stata giudicata manifestamente infondata e non accompagnata dalla prova di resistenza, considerato che la difesa non aveva chiesto in primo grado l’esame del teste diretto e che la circostanza era corroborata da un’e-mail della ditta di spedizione, secondo cui la merce non era mai arrivata al magazzino. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: le condizioni economiche della persona offesa rilevano quando un danno non oggettivamente notevole assume gravità in rapporto alla particolare situazione della vittima, mentre non rilevano quando, come nel caso di un danno superiore a 248.000 euro, il danno è già oggettivamente ingente. Anche il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato: per il reato commesso il 6 dicembre 2017 si applica il regime di sospensione introdotto dalla legge n. 103 del 2017; sommati i 154 giorni di sospensione ordinaria ai 252 giorni tra i gradi di merito e ai 137 giorni tra la sentenza d’appello e la decisione di cassazione, il termine non era decorso e sarebbe spirato il 1° dicembre 2026. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione alla parte civile di 3.686 euro, oltre accessori di legge, per le spese di rappresentanza e difesa nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 108 c.p.p.
il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subìto alcuna reale lesione o menomazione
Il diniego del termine a difesa non determina nullità se la richiesta non risponde a una reale esigenza difensiva e non vi è stata un’effettiva lesione del diritto di difesa.
art. 546 c.p.p.
In materia il Collegio riafferma che la formula dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” deve essere ricondotta alla necessità di considerare le tesi antagoniste proposte dalla difesa e che il mancato rispetto di tale regola (come anche di quella indicata nell’art. 192 cod. proc. pen) non può essere tradotto nell’invocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero di un’attività di valutazione del merito della responsabilità esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità.
La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio richiede di confrontarsi con le tesi difensive, ma in cassazione non consente di chiedere una nuova valutazione del merito delle prove.
art. 192 c.p.p.
In materia il Collegio riafferma che la formula dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” deve essere ricondotta alla necessità di considerare le tesi antagoniste proposte dalla difesa e che il mancato rispetto di tale regola (come anche di quella indicata nell’art. 192 cod. proc. pen) non può essere tradotto nell’invocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero di un’attività di valutazione del merito della responsabilità esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità.
La deduzione di violazione delle regole di valutazione della prova non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito in sede di legittimità.
art. 533 c.p.p.
Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod. proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbio ragionevole” opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente, in sede di legittimità, la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall’art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando si risolva in una illogicità manifesta del percorso argomentativo
In cassazione la violazione del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio è deducibile solo quando si traduca in una manifesta illogicità del ragionamento probatorio; non legittima una diversa valutazione delle prove.
art. 195, comma 1, c.p.p.
che, nel giudizio di appello, sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame
Nel giudizio d’appello le dichiarazioni de relato sono utilizzabili se la difesa non aveva chiesto in primo grado l’esame del teste diretto, avendo così implicitamente rinunciato a tale esame.
art. 61, n. 7, c.p.
Sul punto il Collegio riafferma che, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettivamente notevole, possa essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che diventano invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità
Le condizioni economiche della persona offesa incidono sulla valutazione dell’aggravante solo se il danno non è già oggettivamente notevole; sono irrilevanti quando la consistenza del danno è di per sé rilevante.
art. 159 c.p.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021
Il regime di sospensione della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stato abrogato retroattivamente dalle successive leggi indicate.
art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità seguono il pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella causa d’inammissibilità, una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 640 c.p.
La Corte di appello di Salerno confermava la responsabilità di Daniele Carpinelli per il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7) cod. pen. ai danni della Banca di Credito Cooperativo di Aquara.
La sentenza riferisce la condanna per truffa aggravata, realizzata mediante l’induzione in errore della banca circa una fornitura inesistente; il testo non sviluppa ulteriormente l’interpretazione dell’art. 640 c.p.
art. 610 c.p.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Il testo non richiama né applica l’art. 610 c.p.; il richiamo all’art. 610, comma 5, riguarda il codice di procedura penale.
Massime di principio
- Il diniego di un termine a difesa non determina nullità quando la richiesta non risponde a una reale esigenza difensiva e non risulta una lesione effettiva del diritto di difesa.
- In sede di legittimità, la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio non può essere invocata per ottenere una rivalutazione alternativa delle prove: la relativa violazione è deducibile quando si traduca in una manifesta e decisiva illogicità della motivazione.
- È inammissibile per aspecificità la censura di inutilizzabilità di un elemento probatorio se non se ne dimostra la decisività mediante la prova di resistenza.
- Nel giudizio di appello sono utilizzabili le dichiarazioni de relato quando la difesa non abbia richiesto in primo grado l’esame del teste diretto, rinunciando implicitamente a tale facoltà.
- Le condizioni economiche della persona offesa rilevano per l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità solo quando il danno non sia oggettivamente notevole; se il danno è già oggettivamente ingente, la capacità patrimoniale della vittima non ne esclude la rilevanza.
- Il regime di sospensione della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stato abrogato retroattivamente dalle leggi successive richiamate.
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