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Sentenza

Sentenza n. 1891/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1437/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 1437/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata, con la quale era stata riconosciuta in suo favore l'assegnazione della carta elettronica per un valore complessivo di euro 1.000,00. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica tramite PEC, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti ai sensi della l. n. 107/2015, senza indicare il TAR adito, le parti contendenti, gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui era richiesta l'esecuzione né altri elementi idonei a individuare specificamente la controversia. È stata inoltre esaminata la questione dell'avviso alle parti previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., nonché la possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale valida. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale contenente gli elementi necessari a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura generica contenuta in un documento analogico separato non può beneficiare dell'eccezione riconosciuta alla procura apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo, perché la successiva trasformazione in copia informatica e il deposito telematico congiunto non garantiscono né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina le modalità tecniche di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina l'esigenza sostanziale della specialità e dell'individuazione della controversia. In applicazione del principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 11/2025, la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e la sua mancanza, quale requisito di ammissibilità, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. Né è stato concesso l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non essendo ravvisabile, dopo la pronuncia dell'Adunanza plenaria, una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto: la pronuncia non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti. Il Collegio ha escluso la necessità di un avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza è stata ritenuta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, nell'ambito dell'ottemperanza, la richiesta di una penalità di mora per l'inadempimento dell'amministrazione; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore nel processo amministrativo deve essere speciale e contenere gli elementi utili a individuare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria davanti alla quale la controversia deve essere proposta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; secondo il TAR, non è necessario quando i difensori non siano presenti all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione regola la modalità telematica di deposito della procura, ma non rende valida una procura sostanzialmente generica né sostituisce il requisito della specialità e dell'individuazione della controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di regolarizzazione dei vizi della procura non è applicabile quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando la parte abbia scelto, tra orientamenti interpretativi già esistenti, quello meno prudente.

  • art. 22 c.p.a.

    È richiamato quale espressione dell'obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    È richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la necessità di una difesa tecnica adeguatamente formalizzata.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 99 c.p.a.

    La decisione richiama il valore conformativo della pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 rispetto all'interpretazione della procura speciale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve contenere elementi sufficienti a individuare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura meramente generica, redatta su foglio separato, non soddisfa tale requisito.
  • La procura redatta su supporto cartaceo separato e successivamente trasformata in copia informatica e depositata insieme a un ricorso nativo digitale non può considerarsi valida procura apposta in calce quando il suo testo non individui specificamente la controversia; la congiunzione telematica dei documenti non sostituisce la specialità sostanziale della procura.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
  • La carenza della procura speciale, essendo relativa a un requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 c.p.a. e dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto per una procura generica quando la pronuncia dell'Adunanza plenaria abbia confermato un orientamento interpretativo già esistente: la scelta della parte per l'opzione meno prudente non integra obiettiva incertezza normativa né un impedimento non imputabile.
  • Nel processo amministrativo, l'assenza del difensore alla camera di consiglio può escludere, secondo la decisione, l'obbligo del giudice di assegnare il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per interloquire su una questione rilevata d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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