Cassazione Penale, Sentenza n. 10009/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto del 2/7/2020 che aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'opposizione perché l'atto era stato trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC), modalità non prevista dagli artt. 582-583 c.p.p.; inoltre il Tribunale aveva ritenuto irrilevante la disciplina derogatoria per il COVID introdotta con d.l. 28/10/2020, n. 137 convertito in legge n. 173/2020, per effetto della presunta mancanza di retroattività. I ricorrenti sostenevano invece di avere introdotto l'opposizione mediante iscrizione a ruolo tramite il sistema telematico (polisweb / deposito telematico), in conformità alle disposizioni organizzative interne del Tribunale di Milano, e invocavano il richiamo di cui al comma 3 dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 al "processo speciale per gli onorari di avvocato", con conseguente applicazione del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. per la fase di opposizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la fase di opposizione al decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere svolta, per effetto del rinvio espresso dell'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, secondo le forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. (fase di merito davanti al giudice di primo grado), mentre la fase successiva del ricorso per cassazione resta disciplinata dalle regole del rito penale (artt. 582-583 c.p.p.). Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Milano per il prosieguo applicando l'art. 702-bis c.p.c., con istruzione di valutare la ritualità degli atti introduttivi. In pratica il Tribunale era incorso in errore nel ritenere inammissibile l'opposizione per la sola modalità telematica usata, dovendosi distinguere tra deposito telematico/iscrizione a ruolo (polisweb) e notificazione tramite PEC, e dovendo applicare il rito sommario civile per l'opposizione.
Norme richiamate
d.P.R. 30/05/2002, n. 115, art. 99
Il rinvio testuale al "processo speciale previsto per gli onorari di avvocato" determina l'applicazione, per la fase di opposizione al decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, delle forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 702-bis
Rito sommario di cognizione da applicare alla fase di opposizione davanti al giudice di merito, a seguito del richiamo operato dall'art. 99 d.P.R. 115/2002; disciplina la procedura che il Tribunale dovrà seguire per esaminare la opposizione e la ritualità degli atti introduttivi.
Codice di procedura penale, artt. 582-583
Disciplinano le modalità di deposito degli atti e ricorsi nella fase di legittimità penale; la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione rimane soggetto alle regole del rito penale riguardo al deposito presso la cancelleria competente.
Decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito in legge 10/12/2020, n. 173
Contiene disposizioni derogatorie per l'uso di modalità telematiche durante l'emergenza COVID; la Corte ha osservato che tali deroghe non hanno efficacia retroattiva rispetto ad atti presentati anteriormente alla loro entrata in vigore.
d.lgs. 10/09/2011, n. 150, art. 14
Normativa richiamata dai ricorrenti quale disciplina complementare per il processo speciale degli onorari, confermando il collegamento con il rito sommario civile ai fini dell'opposizione.
Giurisprudenza: Sez. U. pen. n. 25 del 24/11/1999
Decisione di indirizzo che stabilisce la competenza delle sezioni penali per i ricorsi relativi al patrocinio a spese dello Stato ma evidenzia l'innesto di una procedura speciale civilistica per l'opposizione; la Corte ha dato continuità a quel principio pur precisandone l'adeguamento al quadro normativo attuale.
Massime di principio
- La fase di opposizione al decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere trattata secondo il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., per effetto del rinvio di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002.
- Il successivo ricorso per cassazione resta disciplinato dalle regole del processo penale; quindi per la legittimità occorre rispettare gli obblighi di deposito e rappresentanza previsti dal codice di rito penale (artt. 582-583 c.p.p. e connessi).
- Va distintamente valutata la modalità di introduzione dell'atto: iscrizione a ruolo tramite sistema telematico (polisweb / deposito telematico) non è la stessa cosa della notificazione via PEC; occorre attivarsi secondo le specifiche istruzioni organizzative del tribunale competente e documentarne l'adempimento.
- Le deroghe processuali introdotte per l'emergenza COVID operano dal momento della loro entrata in vigore e non retroagiscono: verificare sempre le date di efficacia delle disposizioni emergenziali prima di invocarne l'applicazione.
- In presenza di disposizioni normative ambigue o "innesti" tra riti (penale e civile) è necessario verificare testualmente i richiami normativi (es. art. 99 d.P.R. 115/2002) e, se opportuno, chiedere al giudice la valorizzazione delle disposizioni organizzative del tribunale su modalità telematiche per evitare inammissibilità formali.
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, quando possibile, documentare e conservare evidenze sia del deposito telematico/iscrizione a ruolo sia di eventuali comunicazioni amministrative del tribunale che impongono o autorizzano modalità telematiche.
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