Sentenza n. 5491/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022 n 251, con cui il Ministro ha adottato le “Linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - nonché di ogni ulteriore atto e\o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto connesso o conseguenziale ivi comprese, ove e per quanto occorra, l'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 14 settembre 2022 e l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la precedente intesa in Conferenza dello Stato e delle Regioni del 7 novembre 2019, relativa alla fissazione del “tetto di spesa” (richiamate nel decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, ma non conosciute dalla ricorrente che non ha mai ricevuto notificazione o comunicazione, né risulta adempiuta alcuna idonea formalità di pubblicazione), e il Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 recante certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Chirmedical S.r.l. il 7 marzo 2023: per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti già impugnati; con autonoma e separata istanza di tutela cautelare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante le linee guida sul payback e decreto assessoriale siciliano di individuazione delle aziende e quantificazione degli importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, il decreto regionale che individuava l'impresa e quantificava la quota dovuta. Ha dedotto, in sintesi, l'illegittima alterazione unilaterale dell'equilibrio economico dei contratti di fornitura in assenza di rinegoziazione; la natura retroattiva e sostanzialmente sanzionatoria del payback; la lesione del legittimo affidamento; violazioni della disciplina sulle procedure di evidenza pubblica e dei principi eurounitari; vizi relativi alla tardiva fissazione dei tetti regionali, alla certificazione dello sforamento e all'adozione delle linee guida; nonché l'illegittimità costituzionale della disciplina legislativa posta a fondamento del meccanismo. Con i motivi aggiunti ha riproposto le medesime censure contro il decreto dell'Assessorato regionale alla Salute che recepiva i dati contabili e determinava l'importo individuale del ripiano.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il TAR ha richiamato, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., la propria precedente sentenza n. 11550/2025, ritenendo infondate le censure. Il meccanismo del payback era conoscibile già dal 2015, prima delle gare e della stipulazione dei contratti, sia quanto alle percentuali di ripiano sia quanto al criterio di incidenza del fatturato del singolo fornitore. La successiva determinazione dei tetti regionali non ha introdotto un obbligo nuovo, poiché il tetto nazionale del 4,4% costituiva un parametro già noto e il successivo accordo del 2019 lo aveva applicato alle regioni. Non è stata quindi ravvisata violazione dell'irretroattività o del legittimo affidamento. Il payback opera inoltre sulla sfera patrimoniale complessiva dell'impresa e non modifica i contratti, i quantitativi forniti o il prezzo di gara; non altera pertanto le procedure di evidenza pubblica. È rimasta, inoltre, indimostrata un'eccessiva riduzione dei margini di utile. Le censure di illegittimità costituzionale sono state superate dal richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo ragionevole, proporzionato e conforme alla riserva di legge, escludendo la violazione dell'affidamento e del principio di irretroattività. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa: il provvedimento regionale si limita a recepire dati contabili e a compiere operazioni matematiche vincolate, dando luogo a un rapporto obbligatorio patrimoniale relativo a un diritto soggettivo, devoluto al giudice ordinario. È stata ammessa la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015
«Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale [...] è dichiarato con decreto del Ministro della salute [...]»; «L’eventuale superamento del tetto di spesa regionale [...] è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici»
La disposizione fonda il meccanismo del payback, individuando il tetto di spesa, le percentuali di ripiano a carico delle imprese, il criterio di incidenza del fatturato e la procedura di certificazione e recupero.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015
«In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 [...] le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento [...] l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano»
Prevede, per gli anni 2015-2018, la procedura regionale di individuazione delle aziende soggette al ripiano e demanda a un decreto ministeriale le linee guida propedeutiche.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di definire la controversia con sentenza in forma semplificata mediante richiamo a un precedente conforme, quando ne ricorrano i presupposti.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito in l. 56/2023
«è istituito [...] un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l’anno 2023»; «riduzione al 48 per cento»
Ha previsto il fondo destinato alle regioni e la riduzione della quota di payback, successivamente estesa dalla Corte costituzionale anche alle imprese che avevano instaurato controversie.
art. 7 d.l. 95/2025, convertito in l. 118/2025
«25% dell’importo originariamente richiesto»
Ha ulteriormente ridotto la quota di payback per gli anni 2015-2018 e previsto effetti estintivi dell'obbligazione in caso di pagamento, ma il TAR rileva che nella fattispecie non risultava effettuato il pagamento.
sentenza Corte costituzionale n. 139/2024
«nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici [...] la riduzione al 48 per cento»
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della limitazione della riduzione alle sole imprese che non avevano instaurato controversie o che intendevano abbandonarle.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2024
«ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 9ter DL 78/2015»
Ha ritenuto il payback ragionevole e proporzionato, conforme alla riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e legittimo affidamento.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici, applicato agli anni 2015-2018, non è retroattivo quando la disciplina legislativa del 2015 rendeva già conoscibili l'esistenza del tetto di spesa, le percentuali di ripiano e il criterio di imputazione proporzionale al fatturato; gli atti successivi che ne rendono operativa l'applicazione non introducono un obbligo sostanzialmente nuovo.
- La successiva determinazione dei tetti regionali non viola il legittimo affidamento se il tetto nazionale del 4,4% era già previsto e costituiva un parametro conoscibile dagli operatori del settore, anche qualora la concreta quantificazione regionale sia intervenuta dopo la stipulazione dei contratti.
- Il payback incide ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non modifica i contratti di gara, i quantitativi forniti o il prezzo finale; perciò, in assenza di prova di un'eccessiva compressione dei margini di utile, non altera l'esito delle procedure di evidenza pubblica né l'equilibrio dei singoli contratti.
- Le controversie contro i provvedimenti regionali che individuano i fornitori e quantificano la quota di ripiano mediante recepimento di dati contabili e operazioni matematiche vincolate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano un rapporto obbligatorio patrimoniale relativo a un diritto soggettivo.
- La dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo consente la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 648/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 649/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 653/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →