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Ordinanza

Ordinanza n. 3305/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare contro il decreto ministeriale relativo all'inserimento nelle GPS di prima fascia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma e l'adozione di misure cautelari che consentissero il loro inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia per il biennio 2026/2028. La contestazione riguarda la previsione del decreto ministeriale che stabilisce termini differenziati per l'inserimento nella prima fascia delle GPS, a seconda che il titolo di specializzazione sul sostegno sia stato conseguito in Italia oppure all'estero. I ricorrenti hanno prospettato l'illegittimità della differenziazione e hanno sostenuto l'esigenza di essere inseriti con riserva in attesa del riconoscimento dei titoli esteri.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Lazio. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto prima facie insussistente l'illegittimità del decreto ministeriale nella parte in cui prevede un termine differenziato per l'inserimento nelle GPS in relazione alla provenienza italiana o estera del titolo. La differenziazione è stata ritenuta ragionevole e compatibile con la normativa dell'Unione europea sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali, poiché, in assenza di un sistema armonizzato di formazione nell'Unione, il titolo conseguito in Italia è direttamente valido ed efficace, mentre il titolo estero necessita di un'ulteriore procedura di riconoscimento. Tale procedura è stata ritenuta funzionale anche a verificare l'idoneità dei professionisti destinati a operare con soggetti particolarmente fragili. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • Direttiva 2005/36/CE

    La previsione nazionale differenziata è stata ritenuta, in sede cautelare, compatibile con la disciplina UE sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Massime di principio

  • In assenza di un sistema armonizzato di formazione professionale nell'Unione europea, è prima facie ragionevole distinguere, ai fini dell'accesso a una graduatoria pubblica, tra titoli conseguiti nell'ordinamento nazionale, direttamente validi ed efficaci, e titoli conseguiti all'estero, subordinati a una procedura di riconoscimento.
  • La previsione di termini o modalità differenziati per l'inserimento in una graduatoria pubblica sulla base della provenienza nazionale o estera del titolo non è, di per sé, incompatibile con la normativa europea sulla libera circolazione delle qualifiche, quando la differenziazione sia giustificata dalla necessità di verificare il riconoscimento e l'idoneità del titolo estero.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità di una disciplina relativa a titoli professionali destinati all'assistenza di soggetti fragili, assume rilievo l'interesse pubblico alla verifica dell'idoneità professionale attraverso la procedura di riconoscimento del titolo estero.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoAppelloTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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