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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20013/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il ricorso contro l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (illeciti in materia di stupefacenti). Due motivi principali: 1) vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416‑bis, comma 1 c.p. nella forma dell'agevolazione di associazione per delinquere di stampo mafioso; 2) illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo che i fatti risalgono a circa due anni prima, la condotta sarebbe stata occasionale e collegata al marito Marcello Pulici, la ricorrente è incensurata e lavoratrice, per cui si sarebbe potuto applicare una misura meno afflittiva

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: il Tribunale aveva valutato specificamente che la condotta attribuita a Secchi era del 2022 (non remota), e che la ricorrente aveva agito con scaltrezza inserendosi in una rete di contatti criminali che gestiva autonomamente (anche nel recupero dei crediti derivanti dalla cessione di droga), manifestando pervicacia delinquenziale. Pertanto le esigenze cautelari e la necessità della misura (arresti domiciliari) erano fondate anche a prescindere dalla presunzione legislativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. Conseguentemente la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 02/04/2025.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    non presente nel testo oltre alla citazione dell'articolo

    Riferimento al reato di illecita detenzione/traffico di stupefacenti come fatto oggetto del procedimento, giustificando l'applicazione di misure cautelari

  • Codice penale, art. 416‑bis, comma 1

    non è riportata una citazione testuale oltre alla menzione

    L'aggravante (o fattispecie collegata all'associazione di stampo mafioso/agevolazione) può essere ritenuta presente se emergono elementi di collegamento o di agevolazione verso l'associazione; nel caso la Corte ha ritenuto sussistente un concreto apporto/agevolazione risultante dall'autonomia gestionale dei contatti e dalle attività di riscossione dei proventi

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    non riportata testualmente

    Norma che contiene una presunzione legislativa in materia cautelare (circostanze che giustificano la cautela); la Corte ha osservato che il Tribunale non si è limitato a tale presunzione ma ha fatto una valutazione specifica dei fatti

  • Codice di procedura penale, art. 616

    non riportata testualmente

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, come la condanna alle spese processuali e l'eventuale obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente

Massime di principio

  • Un ricorso contro una misura cautelare può essere dichiarato inammissibile quando i motivi risultano manifestamente infondati: il giudice di legittimità valuta anche la congruità della motivazione di merito del Tribunale che ha deciso la misura
  • La presenza di una presunzione legislativa (es. art. 275, comma 3 c.p.p.) non esime il giudice dal compiere una valutazione specifica dei fatti; il giudice d'appello o di legittimità può confermare la misura se emergono elementi concreti che mostrano pervicacia o autonomia del ruolo del ricorrente negli illeciti
  • Per ottenere una misura meno afflittiva (es. obbligo di dimora o divieto di avvicinamento), il ricorrente deve fornire elementi concreti e attuali che contrastino la necessità della misura, come la sporadicità del fatto, l'assenza di collegamenti con ambienti criminali o la stabilità dei legami familiari e lavorativi
  • L'aggravante ex art. 416‑bis (o la sua forma di agevolazione) può essere ritenuta anche quando la condotta dimostra autonomia operativa nella gestione dei contatti criminali e nella gestione dei proventi: non è necessario che vi sia un ruolo apicale, ma è rilevante l'apporto utile all'organizzazione
  • Il rischio processuale di impugnare senza fondamento include la condanna alle spese e, in casi previsti, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo

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