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Sentenza

Sentenza n. 13052/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento A) del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, portante “Articolo 9 ter del d.l. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, l. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter d.l. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, l. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, unitamente al documento istruttorio e all’allegato A ad esso acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese le seguenti determinazioni assunte dai DD.GG. degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Marche, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012: (i) la determinazione assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 466 del 26 agosto 2019, unitamente alla successiva determinazione di rettifica assunta dal medesimo D.G. n. 706 del 14 novembre 2022; (ii) la determinazione assunta dal D.G. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019; (ii) la determinazione assunta dal D.G. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; (iii) la determinazione assunta dal D.G. dell’IRCCS INRCA di Ancona n. 348 dell’11 settembre 2019; (iv) della nota prot. 13779/ASF/ASF/A del 13 dicembre 2022 trasmessa dal Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche, portante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti; B) del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; C) del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; D) se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l’accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; E) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202309996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti ministeriali e regionali di certificazione e riparto degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto della Regione Marche relativo all'attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, gli atti delle aziende sanitarie regionali di individuazione del fatturato dei fornitori, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi. Sono stati dedotti dieci motivi, concernenti sia vizi propri degli atti impugnati sia l'illegittimità della normativa primaria disciplinante il meccanismo di payback nel settore dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere aderito al meccanismo definitorio previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando il 25 per cento degli importi originariamente addebitati e dichiarando il venir meno dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i dieci motivi di merito. Ha rilevato che il pagamento integrale della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice per le annualità 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tali obblighi. Pur non potendo dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere secondo il procedimento previsto dalla disposizione, in assenza del deposito da parte dell'amministrazione regionale della documentazione richiesta dalla stessa norma, il pagamento effettuato e la conseguente estinzione dell'obbligazione hanno determinato il venir meno dell'interesse alla pronuncia. Il giudice ha precisato che il meccanismo definitorio attribuisce un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con l'annullamento degli atti, poiché consente di estinguere l'obbligazione mediante pagamento ridotto anziché eliminare i provvedimenti senza pagamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento dell'importo [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»

    Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa alle annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giudiziarie connesse. La cessazione della materia del contendere prevista dalla norma richiede tuttavia il compimento degli adempimenti documentali da parte dell'amministrazione; in loro assenza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il pagamento abbia comunque fatto venir meno l'interesse alla decisione.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce il meccanismo definitorio previsto dalla normativa sopravvenuta.

Massime di principio

  • Quando una normativa sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta e il pagamento viene integralmente effettuato, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti presupposti, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenienza di un meccanismo definitorio che attribuisce al ricorrente un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: in assenza degli adempimenti documentali espressamente richiesti dalla disciplina sopravvenuta, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'estinzione dell'obbligazione prevista dalla disciplina di definizione del payback preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli obblighi di pagamento relativi alle annualità oggetto della definizione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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