Sentenza n. 1324/2026 - Roma, Sezione 1T
Ricorso avverso il silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in merito alla richiesta di appuntamento per primo ingresso a seguito di nulla osta per lavoro subordinato ex art. 22 del D. Lgs. 286/98 aa.mm.ii. e del DPR 394/99.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma sulla richiesta di appuntamento per il primo ingresso a seguito di nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma, lamentando la mancata fissazione dell'appuntamento necessario al primo ingresso nel territorio nazionale dopo il rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e del d.P.R. 394/1999. Nel corso del giudizio, la Prefettura di Roma – Sportello Unico per l'Immigrazione ha revocato il nulla osta e respinto la domanda di ingresso, con atto notificato al ricorrente il 30 maggio 2025.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, prendendo atto della sopravvenuta revoca del nulla osta e del rigetto della domanda di ingresso. Tali sopravvenienze hanno fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul silenzio-inadempimento, poiché non risultava più utile ottenere un provvedimento sull'appuntamento per il primo ingresso. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate per lo sviluppo del procedimento e per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina richiamata quale base normativa del nulla osta per lavoro subordinato e del procedimento di ingresso dello straniero.
d.P.R. 394/1999
Regolamento richiamato con riferimento al procedimento di ingresso per lavoro subordinato.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato per dare avviso alle parti della sopravvenienza rilevante ai fini della decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato unitamente all'art. 35 c.p.a. nella definizione del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio-inadempimento diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene un atto amministrativo che elimina l'utilità concreta e attuale della decisione sull'obbligo di provvedere richiesto dal ricorrente.
- La revoca del nulla osta e il contestuale rigetto della domanda di ingresso rendono priva di interesse la domanda diretta a ottenere la fissazione dell'appuntamento per il primo ingresso fondato su quel nulla osta.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere rilevata dal giudice previa comunicazione alle parti, quando la circostanza emerge nel corso del giudizio e incide sulla procedibilità della domanda.
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