Sentenza n. 10060/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione del Direttore della Direzione generale della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, avente ad oggetto “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuna degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e relativo allegato, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a; • comunicazione del Direttore della Direzione generale della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna prot. 13/12/2022.122626.U, avente ad oggetto “payback dispositivi medici – anni 2015-2018”; • nota prot. n. 0645017 del 13.8.2019, con cui la Regione Emilia Romagna ha provveduto a effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al co. 9 dell'art. 9ter, d.l. 78/2015, citata nella determina 24300/2022 cit., ma allo stato non conosciuta; • deliberazioni dei Direttori generali delle ASL con le quali è stato certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016,2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici e, in particolare: - n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; - n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma; - n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; - n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena; - n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna; - n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola; - n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; - n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna; - n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; - n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; - n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; - n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; - n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; - n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; • nota della Regione Emilia Romagna prot. n. 0722665 del 25.9.2019 con cui la Regione ha trasmesso al Ministero della salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione condotta nel 2019, citata nella determinazione 24300/2022, ma allo stato non conosciuta; • Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; • Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della Regione Emilia-Romagna che individuava l'impresa fornitrice e quantificava la quota di ripiano dovuta per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione regionale di individuazione dei fornitori di dispositivi medici e di quantificazione delle quote di ripiano dovute per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, nonché gli atti ministeriali, regionali e delle aziende sanitarie posti a fondamento del payback, deducendo vizi non ulteriormente specificati nel testo della sentenza. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato gli importi di ripiano nella misura rideterminata del 48% ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, precisando che tale versamento estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento, senza pregiudizio per il diritto alla detrazione previsto dall'art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il versamento effettuato ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023 ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti regionali di payback relativi agli anni 2015-2018. La sentenza non esamina nel merito i vizi dedotti contro la determinazione regionale e gli atti presupposti. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla disciplina richiamata nella dichiarazione della ricorrente.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli atti regionali di individuazione delle aziende fornitrici e di determinazione delle quote di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023
estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti
Il versamento degli importi rideterminati estingue l'obbligazione di ripiano relativa agli anni considerati e determina la cessazione della materia del contendere, o comunque il venir meno dell'interesse alla decisione, nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback.
art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025
Riconosce alle aziende che abbiano effettuato il versamento ai sensi dell'art. 8 d.l. 34/2023 il diritto alla detrazione, rispetto agli importi eventualmente dovuti per gli anni successivi al 2018, delle somme versate eccedenti la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Massime di principio
- Il pagamento dell'importo di ripiano effettuato da un'azienda fornitrice di dispositivi medici ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023 estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina il venir meno dell'interesse alla decisione sui ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali o provinciali di payback relativi ai medesimi anni.
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente versa l'importo di ripiano nella misura legislativamente rideterminata e chiede la declaratoria di improcedibilità, il giudice può definire il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di payback.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non pregiudica il diritto alla detrazione, nei confronti degli eventuali importi dovuti per periodi successivi, delle somme versate in eccedenza rispetto alla quota prevista dalla disciplina sopravvenuta.
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