Ordinanza n. 717/2026 - Brescia, Sezione 2
Per l’ottemperanza della Sentenza n. 432/2024, resa all’esito del giudizio RG 121/2024, del Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro, pubblicata in data 24 aprile 2024 e notificata in data 21 giugno 2024 (Retribuzione Professionale Docenti)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti, oltre accessori e spese di lite
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondergli € 2.585,51 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Sebbene il ricorso fosse stato correttamente notificato e il ricorrente avesse depositato la sentenza notificata, l'attestazione di passaggio in giudicato e gli ulteriori atti comprovanti la riferibilità della controversia, nel fascicolo risultava depositato, per mero errore, un ricorso relativo a un soggetto estraneo al giudizio.
La decisione
Il TAR ha qualificato il deposito del ricorso erroneo come una mera irregolarità sanabile, nonostante la corretta notificazione del ricorso e la documentazione depositata consentissero di individuare con chiarezza il giudizio e la parte interessata. Ha quindi ordinato al ricorrente di depositare entro il termine perentorio del 29 maggio 2026 il ricorso effettivamente proposto dallo stesso, avvertendo che l'omessa regolarizzazione comporterà la declaratoria di inammissibilità. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 4 giugno 2026. Non è stata ancora adottata una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale azionato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- L'erroneo deposito di un ricorso riferito a un soggetto estraneo alla controversia costituisce una mera irregolarità sanabile quando dagli atti correttamente notificati e dalla documentazione depositata sia comunque individuabile con chiarezza la parte ricorrente e il giudizio cui si riferisce la domanda.
- Quando il ricorso depositato non coincide con quello effettivamente notificato, il giudice può assegnare alla parte un termine perentorio per depositare l'atto corretto, rinviando la trattazione; la mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l'inammissibilità del ricorso.
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