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Sentenza

Sentenza n. 172/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 150 del 04/07/2024, concernente assegnazione carta docenti

Giustizia amministrativa202600018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 150 del 4 luglio 2024, relativa al pagamento del bonus carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta del docente, pari a euro 500 annui, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre alle spese legali. Dopo avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, la ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero e chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale. La difesa amministrativa, già prospettata in giudizi analoghi, sosteneva che il docente dovesse presentare nuovamente una richiesta attraverso la procedura telematica indicata da avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere l'esito della procedura in virtù dei doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza della sentenza civile passata in giudicato. Ha escluso che la ricorrente fosse tenuta a presentare ulteriori richieste amministrative e ad attendere senza certezza sui tempi di pagamento, poiché nessuna norma impone tali adempimenti né sospende l'efficacia esecutiva del giudicato. Il Collegio ha quindi assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per corrispondere tutte le somme spettanti, compreso il rilascio della carta docente e l'accredito degli importi. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, incaricandolo, su richiesta della ricorrente e dopo l'inutile decorso del termine, di provvedere in sostituzione del Ministero mediante ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario è stato riconosciuto un compenso di euro 500,00, a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva la condanna dell'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione gli adempimenti esecutivi e di nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata quale fonte del beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Prevede il termine decorso il quale, secondo quanto riferito nella sentenza, la parte può procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato ai fini della liquidazione delle spese di giudizio secondo i minimi tariffari applicabili.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di inutile decorso del termine.
  • Il creditore di una pubblica amministrazione non è tenuto, per ottenere l'esecuzione di una condanna giudiziale definitiva, a presentare ulteriori istanze amministrative o a utilizzare procedure telematiche non previste dalla legge, né a attendere indefinitamente l'esito di tali procedure.
  • I doveri di correttezza, buona fede e leale collaborazione non possono essere interpretati in modo da imporre al creditore di rinunciare o differire sine die la tutela esecutiva del giudicato, quando l'amministrazione non garantisca tempi certi di adempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel Prefetto territorialmente competente, o in un funzionario da questi delegato, con il compito di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari a eseguire la condanna rimasta ineseguita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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