Cassazione Penale, Sentenza n. 00190/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rouvery è stato condannato per possesso di un coltellino multiuso (art. 4 legge n.110/1975). La difesa aveva giustificato il porto affermando che il coltello serviva per "taglio delle dosi" destinato al consumo personale di stupefacenti. In cassazione sono stati proposti due motivi: (1) errore di diritto e vizio di motivazione perché il Tribunale non ha considerato la giustificazione come possibile "giustificato motivo"; (2) omessa motivazione sulla domanda di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.), richiesta ritualmente ma non affrontata in motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo che l'uso funzionale dell'oggetto per il consumo di stupefacenti non integri un "giustificato motivo", conformemente a costante giurisprudenza) e ha accolto il secondo motivo. Per l'omessa valutazione della domanda relativa all'art.131‑bis c.p. la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità per particolare tenuità e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa composizione. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
legge n.110 del 1975, art. 4
La sentenza di merito ha fondato la responsabilità penale sul possesso del coltellino ai sensi di tale norma; la Corte non ha disatteso l'imputazione relativa al porto dell'arma, confermando la rilevanza penale del fatto.
codice penale, art. 131‑bis
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha esaminato la domanda difensiva relativa all'applicazione di questa norma e, poiché l'accertamento implica valutazioni di fatto, ha disposto il rinvio per consentire al giudice del merito di pronunciarsi in ordine.
Giurisprudenza: Cass. Sez. IV, n.11356 del 06.10.2005 (Rv 233659)
Principio richiamato: il "giustificato motivo" per il porto di un oggetto sussiste quando l'uso è funzionale a comportamenti leciti e coerente con la normale funzione dell'oggetto; l'impiego dell'oggetto per il consumo di stupefacenti non rientra in tale nozione.
Massime di principio
- Il criterio per valutare il "giustificato motivo" del porto si basa sulla corrispondenza tra la funzione normale dell'oggetto e un comportamento lecito: l'uso collegato al consumo di stupefacenti non costituisce giustificato motivo.
- La domanda difensiva volta ad ottenere l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità) deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice di merito; l'omissione di tale valutazione è motivo di annullamento e rinvio.
- Se il giudice di merito riduce la pena per attenuanti o lieve entità del fatto, ciò non sostituisce una specifica motivazione sull'eventuale causa di non punibilità: la distinzione va comunque compiuta e motivata.
- In caso di omissione di valutazioni che richiedono accertamenti di fatto (es. applicabilità dell'art. 131‑bis), la Corte di cassazione rinvia la questione al giudice di merito per nuovo esame, evitando di sostituirsi nel merito.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131‑bis è utile che la difesa produca elementi fattuali concreti e chiari (quantità, circostanze, modalità) perché il giudice possa compiere la valutazione della particolare tenuità.
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