Cassazione Civile, Ordinanza n. 36591/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza bisogno di ulteriori accertamenti, ha accolto l'originario ricorso della contribuente annullando l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a una contribuente per IVA, IRAP e addizionale IRPEF, emessa sulla base di un avviso di accertamento che la destinataria sosteneva di non avere mai ricevuto validamente. Secondo la ricorrente, la notificazione dell'avviso era viziata perché l'atto sarebbe stato spedito con modalità non chiaramente ricostruibili, con indicazioni postali incomplete, immesso in una cassetta postale inesistente e seguito da una comunicazione di avvenuto deposito che non risultava essere mai pervenuta alla sua conoscenza, in difetto di prova dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e in assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. La CTP aveva annullato la cartella, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della notifica per violazione della L. n. 890 del 1982 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e motivazione insufficiente in ordine alle formalità notificatorie. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e, assorbito il secondo, ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando l'atto non sia consegnato al destinatario per assenza, rifiuto o impossibilità di consegna, la prova del perfezionamento della notifica può essere data solo mediante produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa.
Norme richiamate
L. n. 890 del 1982
In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto impositivo, quando l'atto non sia stato consegnato per assenza o rifiuto del destinatario, richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la C.A.D.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per censurare la violazione di legge relativa alla notificazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato per il motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi, poi assorbito.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
La soluzione è stata qualificata come interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sulla notifica, a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo posta di un atto impositivo o processuale, se il plico non viene consegnato al destinatario per assenza, rifiuto o impossibilità di consegna, il perfezionamento della notifica deve essere provato dal notificante con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
- La sola prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio quando la legge richiede la conoscenza legale dell'avviso di deposito.
- Quando la censura sulla notificazione risulta fondata e la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, annullando l'atto impositivo originariamente impugnato.
- Le norme sulla notificazione vanno interpretate in modo costituzionalmente orientato, valorizzando il diritto di difesa e il principio del giusto processo.
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