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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18622/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva sostituito la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., disposta dal G.I.P., con la custodia cautelare in carcere. Due i motivi di ricorso: (1) censura della riqualificazione operata dal Tribunale, che aveva escluso la riconoscibilità della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che il G.I.P. aveva correttamente valutato la tenuità delle condotte in assenza di sequestri rilevanti e di riscontri patrimoniali; (2) censura della valutazione sulle esigenze cautelari, contestando la presunta omissione del Tribunale nel considerare la documentazione prodotta sulla regolare assunzione e attività lavorativa del ricorrente (comunicazione Unilav e ruolo di responsabile di magazzino), e sottolineando l'assenza di violazioni della precedente misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e non illogica la valutazione del Tribunale del Riesame che ha escluso la lieve entità, valorizzando elementi quali la sistematicità delle cessioni di cocaina con cadenza quasi quotidiana nell'estate 2022, modalità organizzative (consegne a domicilio, postazioni fisse), la disponibilità di canali di approvvigionamento, i significativi guadagni indicati nelle intercettazioni, i luoghi di occultamento e il fatto che l'indagato aveva proseguito l'attività illecita durante la detenzione domiciliare; inoltre si è dato rilievo al sequestro in casa del 26-07-2022 (31 involucri di cocaina, 4 telefoni e 640 euro). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la sussistenza del pericolo di recidiva e la necessità della custodia carceraria alla luce delle precedenti condanne e della condotta spregiudicata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    I fatti sono stati ritenuti riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1 (traffico di stupefacenti). La valutazione della sussumibilità non può basarsi solo sulla quantità venduta ma su un giudizio complessivo degli indici di offensività.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La derubricazione per lieve entità va decisa con valutazione complessiva e non prendendo in considerazione isolatamente singoli indicatori; il Tribunale ha correttamente valutato tutti gli indici e motivato la prevalenza degli elementi ostativi al riconoscimento della lieve entità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per l'addebito delle spese processuali al ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018

    Richiamata per il principio secondo cui la perizia dell'offensività in materia di stupefacenti non può ancorarsi solo alla quantità ceduta ma deve considerare capacità d'azione, rete, numero di assuntori riforniti e modalità organizzative.

  • Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 51063 del 27/09/2018

    Richiamata per il principio che gli indici del comma 5 dell'art. 73 vanno valutati complessivamente e che può operare compensazione fra indici contrastanti; il giudice deve motivare perché alcuni indici prevalgono su altri.

Massime di principio

  • La valutazione della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 è complessiva: non conta solo la quantità di sostanza sequestrata ma l'insieme degli indici (periodicità delle cessioni, rete di clienti, modalità organizzative, redditi e luoghi di occultamento).
  • Indici positivi di offensività (sistematicità delle vendite, rifornimenti stabili, guadagni continuativi, occultamento, uso di più telefoni/postazioni) possono giustificare l'esclusione della lieve entità anche in assenza di sequestri ingenti.
  • Il proseguimento dell'attività illecita durante misure restrittive precedenti (es. detenzione domiciliare) è elemento molto grave e può giustificare la misura cautelare più afflittiva per il pericolo di reiterazione.
  • La prova di un rapporto di lavoro o di redditi leciti può attenuare la valutazione cautelare, ma deve essere documentata in modo probante e non può automaticamente prevalere su elementi indiziari forti che indicano un'attività illecita stabile.
  • In sede di cassazione le censure sulle valutazioni di fatto e sugli apprezzamenti probatori sono ammesse solo quando si denunci violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; divergenze di merito difficilmente ottengono accoglimento.
  • La scelta della misura cautelare tiene conto della personalità del soggetto (precedenti specifici, carichi pendenti) e della credibilità del rispetto di eventuali misure meno afflittive; pregressi fallimenti nell'osservanza delle prescrizioni riducono le chance di misure attenuate.

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