Circolare numero 21 del 30-1-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per l’anno 2003, le aliquote contributive della Gestione separata INPS ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, distinguendo tra soggetti privi di altra tutela previdenziale, soggetti già iscritti ad altra gestione o titolari di pensione non diretta, e soggetti titolari di pensione diretta. Indica inoltre che il massimale contributivo annuo per il 2003 è pari a euro 80.391,00 e riepiloga le aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche, precisando che per i titolari di pensione diretta l’aliquota di computo sale al 12,50% dal 1° gennaio 2003. Sono confermati modalità e termini di versamento tramite F24, con i relativi codici tributo, e si chiarisce che le deduzioni fiscali dell’art. 10-bis TUIR non incidono sull’imponibile previdenziale.
Gestione separata INPS: aliquote contributive, aliquote di computo e massimale contributivo per il 2003
Gestione separata INPS: aliquote contributive, aliquote di computo e massimale 2003
La circolare interviene sulla disciplina della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995, aggiornando per il 2003 le aliquote contributive e di computo e fissando il massimale contributivo annuo. Il documento si inserisce nel progressivo adeguamento previsto dalla normativa succedutasi dal 1997 in poi e chiarisce la distinzione tra le diverse categorie di iscritti.
Aliquote contributive applicabili dal 1° gennaio 2003
Dal 1° gennaio 2003, con riferimento agli emolumenti corrisposti da tale data, la contribuzione alla Gestione separata deve essere determinata secondo tre diverse aliquote:
- 10% per i soggetti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione non diretta, cioè indiretta o di reversibilità;
- 12,50% per i soggetti titolari di pensione diretta;
- 14% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.
La circolare evidenzia che il 12,50% deriva dall’incremento previsto dall’art. 44, comma 6, della L. 289/2002, che ha introdotto un aumento di 2,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2003 e un ulteriore aumento di 2,5 punti dal 1° gennaio 2004 per chi percepisce redditi da pensione previdenziale diretta.
Ripartizione dell’onere contributivo nelle collaborazioni coordinate e continuative
Per le collaborazioni coordinate e continuative, la circolare precisa che l’aliquota del 12,50% è posta a carico:
- per due terzi del committente;
- per un terzo del collaboratore.
Versamento dei contributi e codici tributo
Restano immutate le modalità e i termini di versamento. Il pagamento continua a essere effettuato tramite modello F24, con l’indicazione dei seguenti codici tributo:
- C10 e P10 per le aliquote del 10% e del 12,50%;
- CXX e PXX per l’aliquota del 14%.
La circolare rinvia inoltre alla circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002 per i versamenti relativi alle somme corrisposte dai committenti entro il 12 gennaio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
Base imponibile previdenziale
In materia di imponibile previdenziale viene ribadito che le deduzioni previste dall’art. 10-bis del T.U.I.R., come modificato dalla legge finanziaria 2003, non incidono sulla base imponibile della Gestione separata. Tali deduzioni operano infatti sul reddito complessivo ai fini IRPEF e non sul reddito da collaborazione coordinata e continuativa o da lavoro autonomo.
Massimale contributivo per il 2003
Il massimale contributivo annuo della Gestione separata per il 2003, ai sensi dell’art. 2, comma 18, della L. 335/1995, è pari a euro 80.391,00.
Aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche
La circolare richiama le aliquote di computo già comunicate per il biennio 2002/2003 e chiarisce che, per i soggetti iscritti alla Gestione separata che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, l’aliquota di computo della pensione aumenta di 2,5 punti dal 1° gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti dal 1° gennaio 2004.
Viene inoltre ricordato il principio generale già introdotto dall’art. 59, comma 16, della L. 449/1997, secondo cui per i soggetti privi di altra iscrizione obbligatoria l’aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento; l’art. 51, comma 1, della L. 488/1999 ha poi fissato tale maggiorazione in due punti percentuali, entro il limite complessivo del 20%.
Tabelle riepilogative allegate
L’allegato alla circolare riporta le aliquote di computo per gli anni dal 1996 al 2003, distinte tra:
- soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica;
- titolari di pensione diretta;
- titolari di altra prestazione pensionistica.
Per il 2003 la tabella indica:
- 15,50% per i non iscritti ad altra gestione pensionistica;
- 12,50% per i titolari di pensione diretta;
- 10% per i titolari di altra prestazione pensionistica.
Il documento, quindi, fornisce agli operatori il quadro aggiornato per il corretto calcolo della contribuzione e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche nella Gestione separata per l’anno 2003.
Punti principali
Differenziazione delle aliquote contributive dal 1° gennaio 2003
Dal 1° gennaio 2003 la contribuzione alla Gestione separata viene articolata in base alla posizione previdenziale del soggetto. Restano confermate l’aliquota del 10% per i soggetti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione non diretta, e l’aliquota del 14% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. Per i titolari di pensione diretta l’aliquota passa invece al 12,50%.
Ripartizione dell’aliquota per le collaborazioni coordinate e continuative
La circolare precisa che, per espressa previsione normativa, l’aliquota del 12,50% riferita alle collaborazioni coordinate e continuative resta ripartita tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Versamento dei contributi e codici tributo
Non vengono modificate modalità e termini di versamento. I contributi continuano a essere versati tramite modello F24, utilizzando i codici tributo C10 e P10 per le aliquote del 10% e del 12,50%, e CXX e PXX per l’aliquota del 14%. La circolare rinvia inoltre alla precedente circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002 per i contributi relativi alle somme corrisposte dai committenti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo.
Base imponibile previdenziale e deduzioni fiscali
Viene ribadito che le deduzioni previste dall’art. 10-bis del T.U.I.R., come modificato dalla legge finanziaria 2003, non incidono sull’imponibile previdenziale. Tali deduzioni operano sul reddito complessivo ai fini IRPEF e non sul reddito da collaborazione coordinata e continuativa o da lavoro autonomo.
Massimale contributivo annuo per il 2003
Il massimale contributivo annuo della Gestione separata per il 2003, ai sensi dell’art. 2, comma 18, della L. 335/1995, è fissato in euro 80.391,00.
Aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche
La circolare richiama le aliquote di computo già comunicate per il biennio 2002/2003 e precisa che, per gli iscritti alla Gestione separata che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, l’aliquota di computo della pensione è aumentata di 2,5 punti dal 1° gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti dal 1° gennaio 2004. Viene inoltre ricordato che, per i soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie, l’aliquota di computo è maggiorata rispetto a quella di finanziamento e che tale maggiorazione è stata portata a due punti percentuali, entro il limite complessivo del 20%.
Tabella allegata sulle aliquote di computo
L’allegato riporta le aliquote di computo per gli anni dal 1996 al 2003, distinguendo tra soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica, titolari di pensione diretta e titolari di altra prestazione pensionistica. Per il 2003 risultano: 15,50% per i non iscritti, 12,50% per i titolari di pensione diretta e 10% per i titolari di altra prestazione pensionistica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 29 gen 2003Circolare numero 19 del 29-1-2003
- Circolare · 29 gen 2003Circolare numero 20 del 29-1-2003
- Circolare · 31 gen 2003Circolare numero 03 del 31-01-2003 enpals
- Circolare · 31 gen 2003Circolare numero 02 del 31-01-2003 enpals
- Circolare · 27 gen 2003Circolare numero 14 del 27-1-2003
- Circolare · 27 gen 2003Circolare numero 15 del 27-1-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →