Cassazione Penale, Sentenza n. 14970/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Modena del 23.6.2021 con la quale, su richiesta concorde delle parti (art. 444 c.p.p.), sono state applicate pene per plurime cessioni di cocaina: Giuseppe e Fabio contestano (1) la nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza (notifica diretta allo studio del difensore nominato fiduciariamente, mentre gli imputati erano detenuti/ai domiciliari), (2) la carenza motivazionale nella esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., e (3) la mancata motivazione della confisca di telefoni cellulari non dimostrata come strumenti del reato. Cataldo deduce la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 e l'omessa applicazione dell'attenuante ex art. 62, comma 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Giuseppe e Fabio: il primo motivo è inammissibile perché le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento sono ammesse limitatamente agli specifici motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; inoltre la procura speciale conferita al difensore e la sua comparizione rendono irrilevante la mancata notifica all'imputato. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di titolo di impugnazione ai sensi della disciplina del patteggiamento e per mancata specificità della doglianza sulla motivazione. Il terzo motivo (confisca) è manifestamente infondato: la sentenza, pur sintetica, ha indicato elementi (es. accordi e appuntamenti telefonici) che giustificano il nesso di strumentalità per la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p. Per Cataldo: inammissibile perché le doglianze non rientrano fra le ipotesi consentite di ricorso per cassazione contro il patteggiamento e non sono sostenute da allegazioni concrete o da un evidente errore di qualificazione. Condanna alle spese e ordine di versamento in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)
Il rito alternativo limita l'esame di merito e rende centrale la volontà dell'imputato; la decisione può essere impugnata in Cassazione solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
limiti del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento
La disposizione è interpretata restrittivamente: il ricorso è ammesso solo per motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, all'errata qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o misura di sicurezza.
art. 156 c.p.p.
notificazioni all'imputato detenuto
La norma disciplina la notifica nel luogo di detenzione, ma la Corte osserva che la mancata notifica non invalida la sentenza di patteggiamento se il difensore munito di procura speciale è comparso ed ha esercitato i poteri rappresentativi.
art. 179 c.p.p.
nullità delle notificazioni
La dedotta nullità per difetto di notifica non è rilevante quando il difensore con procura speciale ha validamente rappresentato l'imputato e ha richiesto il patteggiamento.
art. 129 c.p.p.
Il giudice deve motivare specificamente l'esclusione di cause di proscioglimento solo se dagli atti emergono elementi concreti che ne suggeriscono la possibile applicazione; in assenza di tali elementi una motivazione implicita è sufficiente.
art. 581, comma 3 e art. 591 c.p.p.
principio di specificità dei motivi
Il ricorso deve essere specifico; deduzioni generiche sul vizio motivazionale nella sentenza di patteggiamento non sono ammissibili.
art. 240 c.p.
Per la confisca facoltativa è sufficiente che la motivazione indichi elementi che colleghino i beni al fatto; la Corte ha ritenuto tempestiva e adeguata la motivazione sulla strumentalità dei telefoni al reato.
art. 73 d.P.R. 309/1990
illecito per stupefacenti (contestazione di cessione di cocaina)
La qualificazione ai sensi dell'art. 73 è stata ritenuta coerente con i capi di imputazione; la semplice affermazione che i fatti si dovrebbero riqualificare non è sufficiente per superare il limite di ammissibilità del ricorso.
art. 62, comma 4 c.p.
attenuante per particolare tenuità o altra attenuante speciale
La mancata concessione dell'attenuante non costituisce motivo ammissibile di cassazione contro la sentenza di patteggiamento se non è allegato un errore manifesto o una immediata evidenza di erronea qualificazione.
art. 455 c.p.p.
La Corte rileva che la notifica contestata riguardava l'udienza di giudizio immediato nella quale è stata formulata la richiesta di patteggiamento; la presenza del difensore munito di procura speciale ha reso irrilevante la mancata notificazione all'imputato.
Massime di principio
- Le sentenze di patteggiamento sono impugnabili in Cassazione solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; motivi generici di vizio motivazionale fuori da tali ipotesi sono inammissibili.
- La nomina di un difensore con procura speciale ad operare sul rito alternativo rende irrilevante la mancata notifica diretta all'imputato quando il difensore è comparso e ha esercitato il potere rappresentativo.
- Il giudice non è tenuto a un'analisi particolarmente ampia della motivazione nella sentenza di patteggiamento: è sufficiente una motivazione minima che attesti la verifica delle condizioni di legge, salvo che dagli atti emergano elementi concreti che richiedano un approfondimento.
- Per la confisca facoltativa è necessario indicare elementi che colleghino i beni al reato; una motivazione sintetica che evidenzi tali elementi può essere ritenuta adeguata.
- Le doglianze relative a riconsiderazioni di merito o a riconoscimento di attenuanti richiedono allegazioni concrete e dimostrazioni di errore manifesto per essere ammissibili in Cassazione contro il patteggiamento.
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