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Sentenza

Sentenza n. 1683/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) del P.d.C. n.5 del 28/3/23 rilasciato dal Comune di Frattaminore – Settore III Urbanistica, in favore dei Sig.ri Dell’Aversano Giuseppe, Enrico e Francesco e finalizzato all’esecuzione di un intervento di "Ristrutturazione Edilizia con ampliamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d, del Testo Unico dell'Edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, aggiornato alla Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni" e Legge Regionale n. 19 del 28/12/2009, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 1 del 05/01/2011 ed ss.mm. ii., di fabbricato residenziale sito alla Via Palermo n. 6, riportato al N.C.E.U. Foglio 5, p.lla 1014, Sub. 2, 3 e 4”; B) Relazione istruttoria del 14/2/2023; C) Quatenus opus RUEC e Norme Tecniche di Attuazione del PUC del Comune di Frattaminore, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del n.10 del 19/7/21, nella parte in cui ammettano l’edificazione di immobile oggetto di causa; D) Tutti gli ulteriori atti preordinati, connesse e conseguenziali, che siano lesivi della posizione dei ricorrenti;

Giustizia amministrativa202501522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale, unitamente agli atti istruttori e alle previsioni urbanistico-edilizie presupposte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire deducendo, anzitutto, la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. Campania n. 19/2009, dell’art. 9-bis, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 8 d.m. n. 1444/1968, nonché carenza di istruttoria, travisamento e manifesta illogicità, poiché l’edificio preesistente comprendeva un sottotetto privo di titolo edilizio e quindi non legittimo al momento della presentazione dell’istanza di permesso di costruire. È stato inoltre contestato il computo della volumetria esistente, in quanto sarebbero stati inclusi una camera d’aria sottostante il primo impalcato e, quanto meno da verificare, l’androne di accesso. I ricorrenti hanno lamentato anche l’illegittimo scomputo dei garage pertinenziali e del sottotetto progettato dal volume urbanisticamente rilevante. Infine, hanno denunciato il contrasto dell’altezza progettata, pari a circa 14,70 metri, con l’art. 8 del d.m. n. 1444/1968, poiché gli edifici preesistenti e circostanti erano sensibilmente più bassi. Il controinteressato ha eccepito la tardività del ricorso e il difetto di interesse, sostenendo che il termine decorresse dall’inizio dei lavori e dall’affissione del cartello di cantiere.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. L’eccezione di tardività è stata ritenuta non provata: il controinteressato non ha dimostrato né quando i ricorrenti avessero acquisito piena conoscenza della lesività dell’intervento, né che il cartello di cantiere contenesse informazioni idonee a rivelarne le caratteristiche. In caso di contestazione del quomodo dell’edificazione, il termine decorre dal completamento dei lavori o da uno stato di avanzamento che renda percepibili dimensioni, consistenza e finalità dell’opera, non dal mero avvio dei lavori. È stata riconosciuta la legittimazione e l’interesse a ricorrere in ragione della contiguità degli immobili e del concreto pregiudizio prospettato in termini di visuale, luminosità, ariosità e incremento del carico urbanistico. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto assorbente la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. Campania n. 19/2009: gli interventi previsti dal Piano casa non possono essere realizzati su edifici privi di titolo edilizio o difformi dallo stesso e non sanati al momento della richiesta del permesso di costruire. Poiché il sottotetto preesistente risultava abusivo e l’istanza era stata presentata quando tale abuso non era stato sanato, l’intervento non era autorizzabile secondo la disciplina derogatoria del Piano casa, anche se il manufatto abusivo sarebbe stato demolito nell’ambito della demo-ricostruzione. Il TAR ha inoltre rilevato la fondatezza della censura relativa al computo della camera d’aria, non riconducibile alla volumetria lorda in quanto assimilabile a volume tecnico e priva dell’altezza media minima di 2,40 metri; quanto all’androne, la sua computabilità avrebbe richiesto la verifica del precedente titolo edilizio. È stata ritenuta fondata anche la censura sull’altezza: l’art. 8 del d.m. n. 1444/1968 è norma inderogabile e immediatamente cogente, sicché un’altezza pari a 14 metri può essere assentita solo se gli edifici preesistenti e circostanti raggiungono almeno tale altezza. L’art. 40 delle NTA del PUC non può essere interpretato come deroga al limite statale e l’art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001 non era applicabile, non trattandosi di deroga inserita nell’ambito di uno strumento urbanistico complessivo conforme ai presupposti normativi. Il permesso di costruire è stato quindi annullato. Il Comune e il controinteressato sono stati condannati in solido al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. a), l.r. Campania n. 19/2009

    Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione della DIA o della richiesta del permesso a costruire risultano realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria.

    La legittimità o la sanatoria dell’edificio deve sussistere al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire; l’intervento di demolizione e ricostruzione non rende irrilevante l’abuso preesistente.

  • art. 5 l.r. Campania n. 19/2009

    La disciplina del Piano casa, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto alla pianificazione ordinaria, è soggetta a interpretazione restrittiva e presuppone il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge.

  • art. 2, comma 1, lett. d), e) e f), l.r. Campania n. 19/2009

    La volumetria lorda da assentire non comprende i volumi tecnici, i collegamenti verticali ed altri spazi comuni necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia.

    La camera d’aria sottostante il primo impalcato, per funzione e altezza inferiore a 2,40 metri, non rientra nella volumetria lorda rilevante ai fini del calcolo dell’incremento edificatorio.

  • art. 8 d.m. n. 1444/1968

    L'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con le eccezioni previste per edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

    La disposizione costituisce norma inderogabile e immediatamente cogente; un edificio nuovo non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, salvo le deroghe previste dalla stessa disposizione.

  • art. 2-bis, commi 1, 1-bis e 1-ter, d.P.R. n. 380/2001

    Le regioni possono prevedere disposizioni derogatorie al d.m. n. 1444/1968 nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

    La norma non consente una deroga isolata al limite di altezza mediante una singola previsione delle NTA non adottata nell’ambito di uno strumento urbanistico conforme ai presupposti legislativi; il comma 1-ter consente soltanto il superamento dell’altezza dell’edificio demolito nei limiti ivi previsti.

  • art. 9-bis, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato quale parametro per la verifica dello stato legittimo dell’immobile e della rilevanza degli abusi edilizi preesistenti.

Massime di principio

  • Gli interventi edilizi disciplinati dalla normativa regionale sul Piano casa non possono essere autorizzati se, al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, l’edificio risulta realizzato in assenza o difformità dal titolo edilizio e l’abuso non è stato sanato; la successiva demolizione del manufatto abusivo nell’ambito della demo-ricostruzione non elimina tale condizione ostativa.
  • Le deroghe regionali alla pianificazione urbanistica ordinaria introdotte dal Piano casa, in quanto eccezionali e temporanee, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre le condizioni espressamente previste dalla legge.
  • In caso di contestazione delle modalità concrete dell’edificazione, il termine per impugnare il permesso di costruire non decorre automaticamente dall’inizio dei lavori, ma dal momento in cui lo stato di avanzamento o altri elementi rendano conoscibili le caratteristiche lesive dell’intervento; il cartello di cantiere rileva solo se dimostrato e idoneo a disvelare tali caratteristiche.
  • La stabile contiguità o vicinanza qualificata dell’immobile del ricorrente a quello interessato dal titolo edilizio integra la legittimazione a ricorrere quando sia allegato un concreto pregiudizio, quale la diminuzione di visuale, luce o aria, oppure l’incremento del carico urbanistico.
  • Il limite di altezza previsto dall’art. 8 del d.m. n. 1444/1968 è immediatamente cogente e inderogabile, salvo le specifiche ipotesi ammesse dall’ordinamento; una previsione delle NTA che stabilisca un’altezza massima maggiore non può essere applicata in contrasto con tale limite.
  • Ai fini del calcolo della volumetria rilevante per gli ampliamenti, una camera d’aria destinata all’isolamento termico e priva dell’altezza media interna minima prevista dalla disciplina regionale non costituisce volumetria lorda computabile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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