Sentenza n. 314/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale ex art. 192 d.lgs. 152/2006 avente a oggetto la pulizia di una condotta interessata da residui di idrocarburi e successivo smaltimento dei rifiuti, nonché determinazione ARPAE ex art. 244 d.lgs. 152/2006 di diffida a provvedere agli adempimenti di bonifica quale responsabile della potenziale contaminazione
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione gestore area)
Prevale il privato
La controversia
Con il ricorso introduttivo l'associazione ha impugnato l'ordinanza comunale e gli atti presupposti relativi allo sversamento di idrocarburi in un canale, contestando l'imputazione degli obblighi di pulizia della condotta e smaltimento dei rifiuti. Nelle more, il Comune ha revocato l'ordinanza perché la documentazione tecnica prodotta dalla proprietà aveva evidenziato l'assenza di ulteriori tracce di idrocarburi nella condotta, la rimozione dei rifiuti e il venir meno di ulteriori fenomeni di sversamento. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità, insistendo per la refusione delle spese in base alla soccombenza virtuale. Con motivi aggiunti l'associazione ha impugnato la determinazione ARPAE che, ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, l'aveva individuata quale responsabile della potenziale contaminazione del suolo e diffidata a svolgere la valutazione dello stato qualitativo delle matrici ambientali e gli eventuali interventi conseguenti. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, lesione del contraddittorio, difetto di istruttoria, travisamento e illogicità, per mancata considerazione delle osservazioni, della videoispezione della condotta, dell'assenza di attività aventi a oggetto idrocarburi e della possibile responsabilità di un terzo. Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 192, 242 e 244 d.lgs. 152/2006 e del principio chi inquina paga, per mancata prova del nesso causale e dell'elemento soggettivo, nonché contrasto con la precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato. Il terzo motivo censurava la tardiva produzione documentale e sosteneva che la determinazione ARPAE fosse meramente confermativa degli accertamenti già compiuti nel procedimento ex art. 192. Il quarto motivo lamentava la genericità e indeterminatezza della diffida, ritenuta un ordine in bianco quanto agli interventi da eseguire.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva revocato l'ordinanza impugnata e la ricorrente aveva aderito a tale esito. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto che il Comune non avesse accertato la colpa della ricorrente, come richiesto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 e dal principio chi inquina paga, richiamando l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato. Le spese sono state tuttavia compensate per la complessità della vicenda, con condanna del Comune alla restituzione del contributo unificato relativo al ricorso introduttivo. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il Collegio ha escluso che l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato avesse formato un giudicato cautelare sulla determinazione ARPAE, perché quella pronuncia riguardava esclusivamente il diverso procedimento comunale ex art. 192, mentre i motivi aggiunti concernevano il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 244. I due procedimenti sono giuridicamente distinti, pur potendo essere connessi sul piano fattuale: il primo riguarda l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti e richiede l'imputabilità a dolo o colpa; il secondo riguarda il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione e l'individuazione del soggetto cui è causalmente riconducibile l'inquinamento. Sono state ritenute infondate le censure sul contraddittorio e sull'istruttoria, poiché l'associazione era stata informata dell'avvio del procedimento, aveva partecipato alla conferenza di servizi del 9 ottobre 2025, aveva potuto produrre osservazioni e documenti e non aveva fornito ulteriori elementi dopo essere stata sollecitata. Il differimento del sopralluogo in contraddittorio è stato ritenuto giustificato dal coordinamento con le indagini penali in corso. La responsabilità è stata correttamente individuata secondo il criterio del più probabile che non, sulla base del rinvenimento nell'area gestita dall'associazione di taniche, fusti e una cisterna contenente emulsione oleosa, della gestione impropria della cisterna, delle tracce di percolamento e delle forti odorazioni, del superamento delle CSC per gli idrocarburi C>12 e della corrispondenza dell'impronta idrocarburica nelle matrici analizzate. La successiva videoispezione della condotta non è stata ritenuta idonea a interrompere il nesso causale, perché eseguita mesi dopo gli accertamenti e riferita a un diverso segmento della vicenda. L'indicazione meramente ipotetica di un vicino meccanico non ha assolto l'onere di fornire una ricostruzione alternativa analitica e specifica. Infine, la diffida non è stata ritenuta generica: il suo contenuto di indirizzo è coerente con il modello dell'art. 244, mentre la definizione puntuale degli interventi avviene successivamente mediante il piano di caratterizzazione e l'approvazione degli enti competenti. Le spese dei motivi aggiunti sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; gli obblighi di rimozione, recupero o smaltimento e ripristino gravano sul proprietario e sui titolari di diritti sull'area solo se la violazione è loro imputabile a titolo di dolo o colpa.
Il procedimento per la rimozione dei rifiuti non consente di imputare al proprietario o al detentore una responsabilità oggettiva; occorre l'accertamento, in contraddittorio, dell'elemento soggettivo.
art. 239 d.lgs. 152/2006
Il Titolo V disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati secondo il principio chi inquina paga e non si applica all'abbandono dei rifiuti, disciplinato dal Titolo I della Parte IV.
La disciplina dell'abbandono dei rifiuti e quella della bonifica dei siti contaminati sono autonome e riferite a presupposti e finalità differenti, pur potendo essere fattualmente interconnesse.
art. 242 d.lgs. 152/2006
Gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale gravano sul responsabile dell'inquinamento, individuato sulla base dell'apporto causale, e non automaticamente sul proprietario o detentore dell'area.
art. 244 d.lgs. 152/2006
La Provincia, svolte le indagini per identificare il responsabile dell'evento di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del Titolo V.
L'individuazione del responsabile può fondarsi sul criterio del più probabile che non e su indizi plausibili e presunzioni semplici; la diffida può avere contenuto di indirizzo, demandando la specificazione degli interventi al successivo procedimento di caratterizzazione e approvazione.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative risultano rispettate quando l'interessato è informato dell'avvio, partecipa al contraddittorio procedimentale e dispone di occasioni effettive per presentare osservazioni e documenti.
art. 2727 c.c.
La prova del nesso causale in materia di contaminazione può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su indizi gravi, precisi, coerenti e convergenti.
Massime di principio
- I procedimenti relativi all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 e quelli relativi all'individuazione del responsabile della contaminazione e alla bonifica ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/2006 sono giuridicamente distinti, anche quando condividono i medesimi fatti materiali; pertanto, le valutazioni compiute in uno di tali procedimenti non determinano automaticamente l'illegittimità dell'atto adottato nell'altro.
- Ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, il proprietario o il detentore dell'area non è responsabile in via oggettiva dell'abbandono dei rifiuti: l'obbligo di rimozione e ripristino richiede l'accertamento dell'imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa, anche mediante una condotta omissiva di omessa custodia o tolleranza colposa.
- Nell'individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/2006, l'amministrazione non deve fornire una prova scientifica incontrovertibile o raggiungere lo standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio; è sufficiente che, sulla base di un'istruttoria adeguata, il nesso causale risulti più probabile che non rispetto alla sua negazione.
- Il nesso causale in materia di contaminazione può essere desunto da presunzioni semplici e da indizi quali la vicinanza dell'attività all'area contaminata, la presenza di rifiuti pericolosi nella disponibilità o gestione del soggetto, la gestione impropria dei materiali, la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e quelle impiegate o presenti nell'area e la conferma analitica della medesima impronta in più matrici ambientali.
- Una volta che l'amministrazione abbia fornito elementi indiziari concreti, coerenti e sufficienti a fondare l'imputabilità della contaminazione, il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a prospettare genericamente la possibile responsabilità di terzi, ma deve offrire una ricostruzione alternativa analitica e indicare lo specifico fattore causale incompatibile con l'imputazione a suo carico.
- La diffida ex art. 244 d.lgs. 152/2006 può limitarsi a imporre la valutazione dello stato qualitativo delle matrici ambientali e la predisposizione degli adempimenti conseguenti, poiché la puntuale definizione degli interventi di bonifica è rimessa al successivo procedimento di caratterizzazione, approvazione e controllo da parte degli enti competenti.
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