Cassazione Civile, Ordinanza n. 36070/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, nel 1968, di un terreno dal proprietario originario al Comune di Modena. Gli aventi causa del venditore, insieme alla titolare dell'usufrutto uxorio, agirono per ottenere la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto, con restituzione del bene, o in subordine la liberazione del bene da vincoli espropriativi; in corso di causa fu anche proposta domanda di annullamento per errore. Il Tribunale respinse le domande per difetto di prova. In appello la Corte bolognese, dopo un primo giudizio concluso con rigetto, fu cassata con rinvio: la Corte di cassazione aveva affermato che, quando l'azione di annullamento per errore è esercitata dagli eredi, rileva anche la scoperta dell'errore da parte loro e che la motivazione sul fatto costitutivo dell'errore era insufficiente, poiché dal contratto e dalla delibera comunale emergevano ripetuti riferimenti all'inclusione del terreno nel PEEP. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello accolse l'appello originario, annullò per vizio del consenso la compravendita e condannò il Comune alla restituzione del terreno. Il Comune ricorse in cassazione con quattro motivi, ma prima dell'esame il controricorrente eccepì la tardività del ricorso perché la rinnovazione della notificazione non era legittima: la prima notifica era fallita per il trasferimento del difensore domiciliatario e il notificante avrebbe dovuto verificare l'effettivo indirizzo professionale tramite l'albo. La Corte ha accolto tale eccezione, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività ex art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi di ricorso, perché ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività dell'impugnazione. Ha applicato il principio secondo cui la ripresa del procedimento notificatorio dopo un primo tentativo non andato a buon fine è ammissibile solo se l'esito negativo non è imputabile al notificante; nel caso concreto, poiché il mancato perfezionamento dipendeva dalla mancata verifica del trasferimento del difensore domiciliatario della controparte, la seconda notifica non ha conservato continuità con la prima ed è risultata tardiva rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alla rifusione delle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare è stato ritenuto superato, con conseguente tardività del ricorso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamato per il deposito della memoria e per la fase camerale.
art. 1442 c.c.
Nel precedente giudizio di rinvio la Corte aveva affermato che, se l'azione di annullamento per errore è esercitata dagli eredi, ai fini della decorrenza della prescrizione rileva anche la scoperta dell'errore da parte loro, se successiva alla morte dell'originario contraente.
art. 1429 n. 2 c.c.
Nel giudizio di rinvio è stato ritenuto essenziale l'errore sulla destinazione del terreno, idoneo a sorreggere l'annullamento del contratto.
art. 183 comma 4 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio è stato ritenuto ammissibile proporre la domanda di annullamento nella prima udienza di trattazione successiva alla conoscenza del vizio, secondo la disciplina allora vigente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
È richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 63 della legge n. 2359/1865
Era invocato in via subordinata dagli originari attori per la liberazione del bene dal vincolo espropriativo, ma non è stato decisivo nella fase finale della decisione.
Massime di principio
- Quando la notificazione dell'impugnazione non va a buon fine per una causa imputabile al notificante, la successiva rinnovazione non conserva la continuità del procedimento notificatorio e non impedisce la tardività dell'impugnazione.
- Se il difensore domiciliatario della controparte ha trasferito lo studio, il notificante che operi nel medesimo circondario deve verificare l'effettivo domicilio professionale tramite gli strumenti ufficiali disponibili; la mancata verifica può rendere imputabile il fallimento della notifica.
- L'inammissibilità per tardività assorbe l'esame dei motivi di ricorso, anche quando la sentenza impugnata provenga da un giudizio di rinvio.
- Nel caso di annullamento per errore fatto valere dagli eredi del contraente, la scoperta dell'errore da parte degli eredi può essere rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione.
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