Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che rigettava la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. Il primo rigetto era motivato dalla mancata prova dello stato di indigenza; nel successivo provvedimento il Tribunale, in diversa composizione, negava l'autorizzazione ritenendo l'attività incompatibile con le esigenze cautelari, in particolare perché il lavoro avrebbe comportato spostamenti in vari cantieri della stessa città e orari molto lunghi (11,5 ore dal lunedì al venerdì e 10,5 il sabato). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 284, comma 3 c.p.p.) e vizio motivazionale, sostenendo che non era stata dimostrata la possibilità concreta e attuale di reiterazione di reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che le doglianze sulla recidiva fossero estranee al petitum (autorizzazione a lavorare) e che il Tribunale avesse correttamente valutato la compatibilità dell'attività lavorativa con le esigenze cautelari, secondo la giurisprudenza che impone criteri di particolare rigore (no spostamenti continui, orari non controllabili, contiguità con numerose persone, assenze prolungate). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; copia della decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario dove è ristretto.
Norme richiamate
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
La richiesta di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione per lavoro richiede non solo la prova dello stato di indigenza ma una valutazione della concreta compatibilità dell'attività con le esigenze cautelari; tale valutazione deve essere particolarmente rigorosa.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. in legge 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. in legge 18/12/2020, n. 176
Consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione nelle ipotesi previste; applicata qui per la mancata richiesta di discussione orale.
art. 94, comma 2, decreto legislativo 10/10/2022, n. 150 (modificato)
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150, come modificato dal d.l. 22/06/2023, n. 75 conv. in legge 10/08/2023, n. 112
Richiamato per la disciplina procedurale collegata alla trattazione scritta in Cassazione; conferma l'applicabilità delle regole di trattazione scritta.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per l'impugnante in caso di inammissibilità e consente, in presenza di profili di colpa, l'irrogazione di somme a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La richiesta di autorizzazione ad allontanarsi per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 284, comma 3 c.p.p. richiede sia la prova dell'indigenza sia la dimostrazione che l'attività proposta sia compatibile con le esigenze cautelari: la sola indigenza non è sufficiente.
- Il giudice applica un criterio rigoroso: non sono ammesse attività che comportino spostamenti continui, orari difficilmente controllabili, contiguità con un numero indeterminato di soggetti o permanenze fuori casa per gran parte della giornata, perché ciò vanifica il controllo cautelare.
- Nelle istanze vanno forniti dettagli concreti e documentati: orario di lavoro, luogo fisso di svolgimento, nominativo del datore di lavoro, modalità di trasporto, durata e tipo di contatti professionali; proposte di limitazioni (es. orari ridotti, singolo cantiere, comunicazioni preventive agli organi di controllo) aumentano le possibilità di accoglimento.
- Non è efficace sollevare in sede di impugnazione questioni estranee al petitum: chi chiede l'autorizzazione per lavoro non può trasformare il giudizio in un riesame generale delle esigenze cautelari o della recidiva se non rilevanti per la compatibilità dell'attività.
- Se l'attività implicasse rischi di vanificazione delle misure cautelari, è probabile il rigetto; per contro, misure compensative (braccialetto elettronico, obbligo di comunicazione spostamenti, limiti geografici/di orario) possono essere proposte per renderla compatibile.
- In appello e in Cassazione è necessario argomentare specificamente gli errori di diritto o di motivazione del giudice di merito: i motivi generici o estranei al petitum rischiano l'inammissibilità.
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