Corte di giustizia, Sentenza C-535/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024. — Aeris Invest Sàrl contro Commissione europea e Comitato di risoluzione unico. — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA – Articolo 18, paragrafo 1 – Condizioni alle quali è soggetta l’adozione di un programma di risoluzione – Obblighi del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Dovere di diligenza – Obbligo di motivazione – Articolo 88 – Obbligo di riservatezza – Articolo 14 – Obiettivi della risoluzione – Vendita dell’attività d’impresa dell’entità interessata – Condizioni della vendita e alla quali un’offerta può essere accettata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Diritto di proprietà degli azionisti – Validità del regolamento n. 806/2014. — Causa C-535/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione di Aeris Invest contro la sentenza del Tribunale sul Banco Popular. Conferma che il SRB poteva adottare la risoluzione e lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, svalutando e convertendo gli strumenti di capitale, senza violare il diritto di proprietà, la proporzionalità o il dovere di motivazione. La Corte ribadisce anche i limiti all’accesso alle versioni integrali riservate degli atti di risoluzione e conferma la compatibilità della procedura di vendita con il quadro normativo SRM. Le spese sono poste a carico della ricorrente.
Impugnazione respinta sulla legittimità della risoluzione del Banco Popular e sul regime SRM, con conferma della validità della vendita dell’attività d’impresa e della svalutazione/ conversione degli strumenti di capitale.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse correttamente respinto il ricorso di annullamento contro il programma di risoluzione del Banco Popular, in particolare quanto: alla motivazione e alla riservatezza degli atti SRB; al rispetto del dovere di diligenza e dell’articolo 18 del regolamento SRM nella valutazione del dissesto o rischio di dissesto; alla procedura di vendita dell’attività d’impresa e alla massimizzazione del prezzo; alla compatibilità del regime SRM con il diritto di proprietà e il principio di proporzionalità; nonché alla legittimità del diniego di mezzi istruttori nel giudizio di primo grado.
Principio di diritto
La Corte afferma che il regolamento SRM consente la risoluzione di un ente creditizio in dissesto o a rischio di dissesto quando siano soddisfatte tutte le condizioni dell’articolo 18, anche se la crisi origina da problemi di liquidità e anche se la svalutazione/conversione degli strumenti di capitale incide fortemente sugli azionisti: in tale ipotesi non vi è una privazione di proprietà in senso stretto, ma una regolazione dell’uso dei beni giustificata da un obiettivo di interesse generale e soggetta a proporzionalità. Inoltre, un terzo interessato non ha un diritto automatico ad ottenere la versione integrale, riservata, del programma di risoluzione o delle valutazioni preparatorie, purché la motivazione resa pubblica faccia apparire in modo chiaro e comprensibile l’iter logico seguito e il giudice possa esercitare il controllo di legittimità; la Corte conferma altresì che la massimizzazione del prezzo non è un obiettivo autonomo della risoluzione, ma un criterio da conciliare con gli obiettivi dell’articolo 14 e con l’urgenza della procedura.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 CEDU
- Articolo 339 TFUE
- Regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento SRM)
- Articoli 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 34, 76, 88 e 90 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Direttiva 2014/59/UE
- Articoli 38, 39 e 31 della direttiva 2014/59/UE
- Regolamento (UE) n. 1049/2001
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Direttiva 2014/49/UE
- Direttiva 97/9/CE
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Regolamento (UE) n. 1093/2010
Impugnazione sulla risoluzione del Banco Popular e sulla validità del regime SRM
La Corte di giustizia, Prima Sezione, decide sull’impugnazione proposta da Aeris Invest Sàrl contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento avverso il programma di risoluzione del Banco Popular Español SA e la decisione della Commissione che lo approvava. La causa riguarda il funzionamento del meccanismo di risoluzione unico (SRM), l’uso dello strumento della vendita dell’attività d’impresa e la svalutazione/conversione degli strumenti di capitale.
Contesto normativo rilevante
La pronuncia si fonda in particolare sul regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento SRM), e sulla direttiva 2014/59/UE. Rilevano, tra gli altri, gli articoli 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 34, 76, 88 e 90 del regolamento SRM, nonché gli articoli 38 e 39 della direttiva 2014/59/UE. La Corte richiama inoltre gli articoli 17, 47 e 52 della Carta, l’articolo 296 TFUE, l’articolo 339 TFUE, l’articolo 5, paragrafo 4, TUE, e, per il quadro processuale, gli articoli 263, 277 e 56 TFUE.
Fatti essenziali e risoluzione del Banco Popular
Il Banco Popular, banca soggetta alla vigilanza diretta della BCE, ha attraversato nel 2016 e nel 2017 un forte deterioramento della propria situazione di liquidità, con declassamenti di rating, ritiri di depositi e insufficienza di liquidità di emergenza. Il SRB ha incaricato Deloitte di effettuare la valutazione ex articolo 20 del regolamento SRM e ha avviato la commercializzazione del Banco Popular coinvolgendo il FROB spagnolo. Il 6 giugno 2017 la BCE ha constatato che il Banco Popular era in dissesto o a rischio di dissesto; il 7 giugno 2017 il SRB ha adottato il programma di risoluzione, scegliendo lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, con svalutazione del capitale e conversione degli strumenti AT1 e T2, e cessione delle nuove azioni al Banco Santander per EUR 1. La Commissione ha approvato il programma nella stessa data.
Profili di ricevibilità in impugnazione
La Corte richiama i limiti dell’impugnazione: sono ammissibili solo censure che individuino con precisione i punti della sentenza impugnata e gli errori di diritto, mentre sono irricevibili le doglianze che si limitano a riprodurre quelle già svolte in primo grado o che introducono questioni nuove di fatto o di diritto. Su questa base, alcuni profili dei motivi sono dichiarati irricevibili, ma l’impugnazione è esaminata nel merito per le questioni giuridiche effettivamente dedotte.
Motivazione, riservatezza e diritto a un ricorso effettivo
La Corte conferma che, in linea di principio, un terzo interessato dal programma di risoluzione non ha diritto automatico alla versione integrale di un atto che contiene informazioni riservate. In applicazione dell’articolo 88 del regolamento SRM e del segreto commerciale/professionale, la motivazione può omettere dati sensibili purché faccia emergere chiaramente e senza ambiguità l’iter logico seguito e il metodo utilizzato. La successiva pubblicazione di versioni meno oscurate non implica, di per sé, un vizio originario di motivazione, né dimostra una violazione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio.
Valutazione del dissesto o rischio di dissesto e dovere di diligenza del SRB
La Corte respinge la tesi secondo cui il SRB avrebbe dovuto indagare in modo ulteriore sulle cause della crisi di liquidità o sulla possibilità di un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare. Ai fini dell’articolo 18 del regolamento SRM, rileva che l’ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, che non vi siano misure alternative ragionevolmente praticabili e che la risoluzione sia nell’interesse pubblico; non è invece richiesto accertare in dettaglio le cause ultime della crisi. La Corte considera che il SRB ha fondato la propria valutazione su un complesso di elementi convergenti e che non vi è stato errore di diritto nell’affidarsi anche alla valutazione BCE.
Motivazione del programma di risoluzione
Quanto alla pretesa insufficienza o contraddittorietà della motivazione, la Corte osserva che il riferimento al valore economico negativo del Banco Popular e alla sua solvibilità contabile non è contraddittorio, perché i due concetti non coincidono. Le indicazioni contenute nei considerando del programma di risoluzione permettono di comprendere la gravità della crisi di liquidità, il deterioramento del rating e il nesso con la constatazione di dissesto o rischio di dissesto. Non era necessario pubblicare tutti i dati numerici occultati, purché il ragionamento fosse intelligibile.
Procedura di vendita dell’attività d’impresa
La Corte chiarisce che la massimizzazione del prezzo di vendita non è un obiettivo autonomo della risoluzione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento SRM, ma un criterio della procedura di vendita da conciliare con gli altri obiettivi e con l’urgenza della risoluzione ex articolo 39 della direttiva 2014/59. Il SRB poteva limitare l’invito ai potenziali acquirenti già interessati, dato il tempo ristretto e la necessità di preservare la riservatezza, e poteva accettare l’offerta del Banco Santander presentata oltre il termine, in presenza dell’esigenza di concludere rapidamente l’operazione per evitare un fallimento disordinato e pregiudizi alla stabilità finanziaria.
Diritto di proprietà e proporzionalità
La Corte riafferma che la svalutazione e conversione degli strumenti di capitale nell’ambito della risoluzione non costituiscono, di per sé, una privazione di proprietà ai sensi dell’articolo 17, seconda frase, della Carta, bensì una disciplina dell’uso dei beni giustificata da ragioni di interesse generale. La misura è ammessa se prevista dalla legge, idonea, necessaria e proporzionata rispetto agli obiettivi di stabilità finanziaria, continuità delle funzioni essenziali e tutela dei depositanti. La Corte ritiene che il regime SRM preveda sufficienti cautele e che l’eventuale indennizzo ex post non sia un requisito equivalente alla giusta indennità propria dell’espropriazione formale.
Esito finale
Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è accolto, la Corte respinge integralmente l’impugnazione. Aeris Invest Sàrl è condannata alle spese della Commissione, del SRB e del Banco Santander; Regno di Spagna, Parlamento e Consiglio sopportano le proprie spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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