Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00656/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una gara d'appalto per il servizio di vigilanza armata, guardiania e portierato di edifici giudiziari indetta da un comune. Dopo l'aggiudicazione in favore di un'ATI composta da più società, la giunta comunale ha revocato l'aggiudicazione, risolto il contratto, incamerato la cauzione, disposto l'aggiudicazione al secondo classificato ed escluso alcune società dalle future gare con segnalazione all'ANAC. Le società hanno impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo; a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario, e il giudizio è stato riassunto davanti al Tribunale di Avellino. Il comune ha eccepito l'incompetenza per territorio, invocando il foro convenzionale previsto nel contratto e, in subordine, i fori degli artt. 18-20 c.p.c. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo non esclusivo il foro convenzionale e individuando la competenza nel Tribunale di Brindisi, sia perché sede del comune, sia perché luogo di esecuzione dell'appalto. Con il ricorso per regolamento di competenza le società hanno dedotto, in sintesi: 1) omessa considerazione dell'incompletezza dell'eccezione di incompetenza, che non avrebbe contestato entrambi i criteri alternativi dell'art. 19 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 18, 19 e 38 c.p.c. e omesso esame della controeccezione, sostenendo che il comune, quale persona giuridica, avrebbe potuto avere uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio anche fuori dal proprio territorio; 3) erronea individuazione del forum destinatae solutionis, perché la prestazione rimasta inadempiuta sarebbe stata l'assunzione di lavoratori presso la sede dell'aggiudicataria, non il servizio da svolgere a Brindisi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in sede di regolamento di competenza, non sono deducibili vizi di motivazione, e perché l'eccezione di incompetenza per territorio proposta nei confronti di una persona giuridica deve investire entrambi i criteri alternativi dell'art. 19 c.p.c.; tuttavia, tale regola non si applica agli enti pubblici territoriali, che non dispongono di uno "stabilimento" distinto dalla sede legale, sicché per il comune era sufficiente il richiamo alla sede di Brindisi. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la domanda riguardava la risoluzione del contratto d'appalto per l'inadempimento dell'obbligazione principale, cioè l'esecuzione del servizio di vigilanza/guardiania/portierato a Brindisi; per stabilire il foro ex art. 20 c.p.c. occorre guardare al luogo di esecuzione dell'obbligazione fondamentale, non a eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, come l'assunzione di lavoratori. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.c.

    Per le persone giuridiche il foro generale è alternativo tra sede e stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio; l'eccezione di incompetenza deve contestare entrambi i criteri, altrimenti è incompleta e si intende non proposta. La regola però non si estende agli enti pubblici territoriali, privi di uno stabilimento distinto dalla sede legale.

  • art. 18 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina dell'eccezione di incompetenza

    È evocato per analogia rispetto alla necessità di contestare entrambi i criteri di collegamento quando si eccepisce l'incompetenza territoriale della persona fisica o giuridica.

  • art. 20 c.p.c.

    forum destinatae solutionis

    Per le domande di risoluzione del contratto per inadempimento, la competenza territoriale si determina con riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione principale dedotta come inadempiuta.

  • art. 38 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate in tema di eccezione di incompetenza territoriale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia nella valutazione dell'eccezione di incompetenza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del preteso difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato in tema di motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di radicare altrove il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza possono essere dedotte solo violazioni dei criteri legali di competenza; i vizi di motivazione, in quanto attinenti ad accertamenti di fatto, non sono autonomamente scrutinabili in tale sede come motivo di ricorso.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale proposta contro una persona giuridica deve investire tutti i criteri alternativi del foro generale previsti dall'art. 19 c.p.c.; se manca la contestazione di uno di essi, l'eccezione è incompleta, è rilevabile d'ufficio e si considera come non proposta.
  • Il criterio alternativo dello "stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio" presuppone un'articolazione territoriale autonoma e distinta dalla sede legale; esso non è configurabile, in astratto, per un ente pubblico territoriale privo di una simile struttura fuori dal proprio territorio.
  • Ai fini della competenza ex art. 20 c.p.c. nelle azioni di risoluzione per inadempimento, rileva il luogo di esecuzione dell'obbligazione principale e fondamentale dedotta come inadempiuta, non quello di eventuali prestazioni accessorie o strumentali.
  • La determinazione del foro destinatae solutionis va compiuta in base alla sostanza del rapporto contrattuale controverso e alla prestazione primaria che si assume non eseguita, non alle modalità accessorie di esecuzione o alle obbligazioni collaterali.
  • rami":["Contratti","Processo civile"],"materie":["Appalto","Competenza","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}】 1}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] 0}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]。}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]{

Come è indicizzato

MaterieAppaltoCompetenza
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.