Cassazione Penale, Sentenza n. 3272/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 187, comma 8, c.d.s., deducendo un unico motivo: la notifica del decreto di citazione in appello inviata via PEC al difensore (11.2.2021) sarebbe stata effettuata sul presupposto che l'imputato avesse eletto domicilio presso il difensore e non ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; in sostanza si lamenta la nullità/irregolarità della notifica
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo è generico e manifestamente infondato. Dalla documentazione emerge che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore, il quale tuttavia aveva rifiutato la domiciliazione; conseguentemente la notifica è stata effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., risultando quindi valida. Non è stata indicata alcuna lesione concreta del diritto di difesa. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla cassa delle ammende. La condanna di merito (art. 187, comma 8, c.d.s., per rifiuto di accertamenti per uso di stupefacenti, fatto del 20.12.2017) era stata previamente confermata in appello
Norme richiamate
art. 187, comma 8, Codice della strada
Norma che punisce il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti; applicata in sede di merito per la condanna dell'imputato
art. 161, comma 4, Codice di procedura penale
Stabilisce che, quando la notifica diretta è divenuta impossibile per rifiuto del domiciliatario, l'atto può essere consegnato al difensore di fiducia o d'ufficio; nella fattispecie la consegna al difensore è stata ritenuta legittima alla luce del rifiuto di ricevere la domiciliazione
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e dell'assenza di valutazione di 'assenza di colpa' che potrebbe escludere la sanzione pecuniaria; qui non è stata ravvisata l'assenza di colpa e pertanto è stata disposta la sanzione
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 30636 del 22/10/2020 (Rv. 279847 - 01)
Principio richiamato secondo cui il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del domiciliatario legittima la presunzione di inesistenza del rapporto fiduciario e rende inefficace l'elezione di domicilio, legittimando la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un terzo è inefficace se il domiciliatario rifiuta di ricevere gli atti: in tal caso la notifica può essere eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
- Un'impugnazione per vizi di notifica è spesso inammissibile se formulata in termini generici: il ricorrente deve specificare la posizione giuridica del domiciliatario e dimostrare concretamente come la modalità di notifica abbia pregiudicato il diritto di difesa
- Se la notifica è stata effettuata al difensore per impossibilità della notifica diretta (rifiuto del domiciliatario), tale notifica è normalmente conforme a diritto e non comporta nullità
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e irrogare sanzioni pecuniarie in assenza di giustificato motivo per la proposizione dell'impugnazione; è utile valutare la fondatezza sostanziale prima di ricorrere
- Per contestare con efficacia una notifica, è opportuno produrre prove documentali sul comportamento del domiciliatario (accettazione o rifiuto della domiciliazione) e sul concreto pregiudizio subito nella difesa
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