Cassazione Penale, Sentenza n. 03039/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità/errore di motivazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione alla qualificazione del fatto come peculato (art. 314 c.p.). Il ricorrente deduce che la condotta di appropriazione si fonda su circostanze non provate o non ritualmente contestate; contesta la qualificazione soggettiva di "incaricato di pubblico servizio" rilevando l'assenza di poteri gestionali e l'assunzione a contratto di diritto privato; sostiene che i fatti dovessero essere ricondotti eventualmente a truffa (diversa nozione di possesso/antecedenza del denaro) e non a peculato; chiede l'esclusione o la diversa applicazione di aggravanti (art. 61 nn.2 e 9 c.p.), la valutazione della lieve entità/particolare tenuità (riferimento a art. 346-bis citato dal ricorrente), la limitazione/temporaneità delle misure interdittive e l'applicazione di istituti estintivi o attenuanti (es. art. 323-bis/valutazioni sulla lieve entità), nonché rileva omissioni probatorie relative ad atti a firma del ricorrente nella procedura di spesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo punto (mancata/insufficiente motivazione circa la qualificazione soggettiva come "incaricato di pubblico servizio"). Ha rilevato che la sentenza di merito non documenta compiutamente in quali termini e con quale autonomia/discrezionalità Inferrera abbia svolto attività tali da assumere connotazione pubblicistica e non meramente esecutiva, né spiega adeguatamente il collegamento tra il suo ruolo e le decisioni sugli acquisti contestati. Poiché tale accertamento di fatto è precluso in sede di legittimità, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, demandando a quella sede la valutazione concreta della qualifica soggettiva e, conseguentemente, della sussistenza del reato di peculato. Per il resto (altri profili penalmente rilevanti e richieste difensive), il ricorso è stato implicitamente non accolto nei limiti in cui essi dipendono dall'accertamento ora rimesso al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c) ed e))
Ricorso fondato per vizio di motivazione/errata applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto; la disposizione disciplina i motivi di impugnazione per cui si deduce la nullità o errori di motivazione.
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il reato di peculato è stato il capo principale contestato: richiede approssimativamente l'appropriazione di denaro o beni pubblici nella disponibilità del soggetto per ragione del suo ufficio. La decisione impone di verificare preliminarmente la qualifica soggettiva dell'agente (incaricato di pubblico servizio) prima di esaminare la concreta sussistenza del peculato.
artt. 357 e 358 cod. pen.
La Cassazione ribadisce l'approccio oggettivo-funzionale alla qualificazione soggettiva: la natura pubblicistica dell'attività si valuta in base al tipo di attività esercitata (disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi), non dalla forma contrattuale o dalla natura privata del rapporto di lavoro.
art. 61 nn. 2 e 9 cod. pen.
Menzionate dalla difesa in relazione all'esclusione di determinate aggravanti; la Corte non si è pronunciata nel merito su tali eccezioni, essendo necessaria prima la verifica della qualifica soggettiva.
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Richiamato nella memoria del Pubblico Ministero che chiedeva l'annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione accessoria; la Cassazione invece ha disposto l'annullamento con rinvio sulla qualificazione soggettiva.
art. 346-bis cod. pen. (richiesto dalla difesa)
Invocato dalla difesa quale possibile valutazione di particolare tenuità o diversa qualificazione; la Corte non ha deciso nel merito su questo punto, rimettendo al giudice di merito la nuova valutazione.
giurisprudenza della Cassazione citata (es. sez. 6 n. 23910/03/04/2023, sez. 6 n. 58235/09/11/2018, sez. 6 n. 22275/31/01/2024)
La Corte richiama orientamenti che affermano il principio oggettivo-funzionale per attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio, e offre esempi concreti in cui dirigenti di società in house o controllate assumono connotazione pubblicistica se le funzioni sono direttamente connesse all'espletamento di servizi pubblici.
Massime di principio
- La qualifica di incaricato di pubblico servizio va valutata con criterio oggettivo-funzionale: conta la natura dell'attività svolta e il suo rapporto con un servizio pubblico, non la formula contrattuale (privato vs pubblico).
- Per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato) è preliminare accertare la qualifica soggettiva; mancanza di adeguata motivazione su questo punto comporta annullamento e rinvio.
- La distinzione peculato vs truffa passa spesso per il momento del possesso: il peculato presuppone un possesso/preesistente disponibilità del denaro o dei beni per ragione dell'ufficio; la truffa presuppone invece l'induzione in errore finalizzata a procurarsi il possesso.
- Le corti di legittimità non possono sostituirsi al giudice di merito per accertamenti fattuali complessi; se la motivazione è carente su fatti decisivi, la cassazione ordina il rinvio per un nuovo esame di merito.
- Le misure accessorie (es. interdizioni) devono essere adeguatamente motivate e proporzionate; eventuali richieste di limitazione temporale o commisurazione alla pena vanno valutate dal giudice di merito in sede di nuovo giudizio.
- Se si contesta la qualificazione soggettiva o l'autonomia decisionale del funzionario, è essenziale produrre e far valutare atti organizzativi, provvedimenti interni, descrizione di mansioni e documentazione che dimostri poteri di disposizione o discrezionalità.
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