Sentenza n. 404/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell'Ordinanza n.3 del 28.01.2021, notificata in data 02.02.21, con cui il Comune di Torchiarolo diffidava il Presidente dell'Associazione a demolire le opere abusive ed a ripristinare lo stato dei luoghi, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di diffida a demolire opere abusive e a ripristinare lo stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 3 del 28 gennaio 2021, notificata il 2 febbraio 2021, con la quale il Comune di Torchiarolo lo aveva diffidato, quale presidente di un circolo nautico, a demolire opere ritenute abusive e a ripristinare lo stato dei luoghi. Il ricorso era proposto per l'annullamento dell'ordinanza e degli atti consequenziali, con riserva di motivi aggiunti. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha affermato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti o deducibili contro l'ordinanza. Il giudice ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita una specifica interpretazione decisoria.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può procedere all'esame del merito.
- Il principio dispositivo impedisce al giudice amministrativo di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire; la volontà processuale della parte che dichiara cessato il proprio interesse deve essere rispettata.
- In caso di mancata costituzione dell'amministrazione resistente, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata senza condanna alle spese.
Come è indicizzato
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