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Sentenza

Sentenza n. 627/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensiva, dell’ordinanza per la demolizione di opere edilizie n. 4/2020 prot. 35219 del 23.12.2020 Area Tecnica – Ufficio Antiabusivismo 21 luglio 2017 n. 34, notificata il 30.12.2020 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monte Argentario (GR) ha ordinato la demolizione delle opere abusive in Loc. Cala Moresca del Comune di Monte Argentario sull’area censita al fg. 41 p.lle n. 673 e 545; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare dell’ivi richiamato verbale di sopralluogo 28.09.2020 prot. n. 29381 del 29.10.2020.

Giustizia amministrativa202100262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato ad uso abitativo, di una baracca in lamiera, di una pavimentazione e di una pergola

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a opere realizzate su un lotto di circa 1.553 m², consistenti in un fabbricato in muratura di circa 72 m² adibito ad abitazione, una baracca in lamiera di circa 12 m² adibita a deposito attrezzi, una pavimentazione di circa 175 m² e una pergola di circa 21 m². Ha dedotto il difetto di motivazione dell’ordinanza, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare e comparare l’interesse privato alla conservazione e utilizzazione del bene, risalente da oltre quindici anni, con l’interesse pubblico al ripristino dell’assetto territoriale. La ricorrente ha inoltre rappresentato l’inefficacia dell’ordine di demolizione per effetto della presentazione, il 18 febbraio 2021, di un’istanza di permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 209 della l.r. Toscana n. 65/2014 e del d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che, in caso di rigetto della sanatoria, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con assegnazione di un nuovo termine per adempiere.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto agli effetti della domanda di sanatoria, ha dato atto del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale, secondo cui la presentazione dell’istanza non rende inefficace l’ordine di demolizione né determina l’improcedibilità del ricorso, ma ne paralizza temporaneamente gli effetti in attesa della definizione del procedimento di sanatoria. In ogni caso, il giudice ha ritenuto il ricorso infondato nel merito. L’ordinanza di demolizione è stata considerata adeguatamente motivata con il riscontro oggettivo dell’abusività delle opere e della loro assoggettabilità al regime dei titoli edilizi e delle relative sanzioni. Trattandosi di repressione di illeciti edilizi mediante attività vincolata e doverosa, non era necessaria una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale né una comparazione con l’interesse privato, anche in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso. Le spese sono state dichiarate nulle.

Norme richiamate

  • art. 209 l.r. Toscana n. 65/2014

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa dell’istanza di permesso in sanatoria presentata dalla ricorrente; il giudice non ne ha esaminato direttamente i presupposti sostanziali.

  • d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’istanza di sanatoria; il giudice non ha svolto una specifica interpretazione delle disposizioni applicabili.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione adottato per reprimere un abuso edilizio costituisce espressione di attività vincolata e doverosa; è sufficiente che sia motivato mediante l’individuazione dell’abuso e il riscontro della sua assoggettabilità al regime dei titoli edilizi e delle relative sanzioni.
  • Nell’adozione di un provvedimento repressivo di un abuso edilizio non è necessaria una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale né una comparazione di tale interesse con l’interesse privato alla conservazione dell’opera, anche quando il manufatto sia risalente nel tempo.
  • La presentazione di un’istanza di sanatoria non rende inefficace l’ordine di demolizione e non determina, di per sé, l’improcedibilità del ricorso contro tale ordine; ne determina soltanto la temporanea paralizzazione degli effetti fino alla definizione del procedimento di sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoAutotutela decisoria

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